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    Santa Cruz, vietato distribuire volantini pubblicitari in strada

    La Gestione Municipale dell’Urbanistica di Santa Cruz di Tenerife ha di recente esposto pubblicamente una nuova ordinanza che regola tutti gli espedienti pubblicitari, dai manifesti sugli edifici, ai cartelloni stradali, fino al volantinaggio vero e proprio.

    E nell’impegno profuso nel regolamentare gli spazi pubblici, affinché vengano utilizzati senza disturbare residenti e turisti e senza deturpare l’ambiente, l’Ayuntamiento di Santa Cruz ha proibito in particolare la distribuzione dei volantini pubblicitari per strada, espediente considerato non solo negativo per passanti e ambiente, ma anche superato da strumenti tecnologici più innovativi e meno invasivi.

    Schermi elettronici, pannelli informativi, banner pubblicitari su mezzi di trasporto pubblici e installazioni non permanenti sono alcuni dei mezzi consigliati dall’Ayuntamiento, come sostitutivi dei più inquinanti volantini.

    Ma oltre al divieto di rilasciare materiale in strada, viene proibito anche posizionare qualsiasi forma di comunicazione pubblicitaria su edifici dichiarati di interesse culturale, tramettere messaggi pubblicitari che possano distrarre gli automobilisti alla guida, sia visivamente che acusticamente, apporre pubblicità a veicoli e rimorchi sia in circolazione che parcheggiati (tranne su quelli che appartengono alle corrispondenti attività economiche), oltre che a segnaletica, monumenti ed elementi di arredo urbano in genere.

    Anche gli strumenti pubblicitari di nuova generazione come gli schermi elettronici saranno in ogni caso sottoposti a debito regolamento; questo tipo di supporto illuminato o retroilluminato non dovrà ad esempio produrre effetti abbaglianti, disturbare per la vista, né confondersi con la segnaletica semaforica, oltre a rispettare la normativa legata ai segnali luminosi riservati agli aerei e quella prevista in materia di sostenibilità ambientale.

    I supporti di cartellonistica, a seconda del loro posizionamento, devono rispettare misure prestabilite e distanze specifiche rispetto a strade pubbliche.

    Coloro che non rispetteranno le nuove regole, che siano agenzie pubblicitarie, aziende promotrici dei propri prodotti o servizi, proprietari dei terreni o degli edifici che ospitano i messaggi pubblicitari, subiranno sanzioni commisurate alla gravità dell’infrazione, vale a dire multe da 750 a 3.000 euro.

    Qualsiasi attività pubblicitaria, viene poi ricordato, è soggetta a comunicazione preventiva alla Gestione Municipale dell’Urbanistica e sono esenti dall’obbligo solo le attività professionali che prevedono il collocamento di una targa, come avvocati, medici e notai; analogamente l’esposizione di bandiere, orari di apertura o di avvisi di vendesi o affittasi su immobili, non dovrà ottenere alcuna autorizzazione.


    Franco Leonardi

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