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    La Spagna a breve permetterà la pratica dell’eutanasia

    Il 17 dicembre scorso il Parlamento spagnolo ha dato il via libera al disegno di legge sull’eutanasia, ossia sulla possibilità di procurare la morte di un individuo (intenzionalmente e nel suo interesse) la cui qualità di vita sia permanentemente compromessa da una malattia, una menomazione o una condizione psichica gravi.

    Il testo, che continuerà ora la sua elaborazione al Senato, specifica chi può beneficiare di questa pratica, in quali contesti i medici possono rifiutare di applicarla ed i passaggi da superare da parte dell’utente che la richiede.

    Per poter sollecitare questo tipo di aiuto dovranno essere rispettati alcuni requisiti personali ed oggettivi.

    In quanto ai primi, dovrà trattarsi di persona (di nazionalità spagnola o semplicemente residente nel territorio spagnolo) maggiorenne e pienamente capace di intendere e volere.

    In quanto ai secondi, dovrà trattarsi di una persona che versi in uno stato di salute estremamente grave ed incurabile che sia certificato come tale da personale medico adeguato.

    Il Capitolo I del disegno di legge stabilisce che tale stato di salute deve consistere in una malattia grave, ossia tale da provocare sofferenze fisiche o mentali costanti ed insopportabili senza possibilità di sollievo, cronica, ossia senza possibilità di guarigione o apprezzabile miglioramento nel tempo, ed invalidante, ossia che incida direttamente sull’autonomia fisica della persona tanto da non permetterle di badare a se stessa e/o compromettere significativamente le sua capacità di espressione e relazione.

    Il procedimento per poter fruire di questo “aiuto alla morte” prevede diversi passaggi, il primo dei quali informare per iscritto la persona della sua situazione medica e delle opzioni alternative, ad es. cure palliative, a sua disposizione per evitare l’eutanasia.

    L’interessato dovrà poi presentare al medico curante o al centro sanitario presso il quale si trova in cura due richieste per iscritto, o con altri mezzi che ne consentano la registrazione legalmente equiparati alla forma scritta, separate da un intervallo di 15 giorni salvo specifiche eccezioni, dichiarando di voler terminare la propria esistenza e che tale volontà non è frutto di pressioni esterne.


    Qualora il malato non fosse più in grado di fornire un consenso libero, volontario e consapevole, ad esempio nel caso di un paziente che entri repentinamente in uno stato in incoscienza, la richiesta di assistenza per morire potrà essere presentata da un’altra persona maggiorenne e pienamente capace (anche lo stesso medico curante) accompagnandola con documenti che dimostrino la volontà della persona di voler usufruire del procedimento di fine vita, come un testamento biologico o un documento legalmente equivalente e precedentemente firmato dal paziente.

    Il disegno di legge prevede che l’erogazione dell’aiuto alla morte possa avvenire in due modi: mediante somministrazione diretta di una sostanza al paziente da parte del personale sanitario (fatta ovviamente eccezione per gli obiettori di coscienza) oppure mediante prescrizione di una sostanza al paziente affinché possa auto-somministrarsela.

    Inoltre per garantire a tutti i cittadini un’effettiva parità di accesso a questo tipo di aiuto, dell’eutanasia si farà carico la Seguridad Social.

    Vigilare sul rispetto dei summenzionati passaggi, per salvaguardare i diritti del paziente pur nel rispetto delle sue volontà, così come dirimere eventuali controversie circa le richieste di eutanasia rifiutate dal personale medico, sarà compito delle cosiddette Commissioni di “Evaluación y Control”, la costituzione delle quali spetterà alle Comunità Autonome.

    Come si qualificheranno dal punto di vista legale le morti per eutanasia e che eventuali conseguenze ci saranno per il personale sanitario che parteciperà alla sua pratica?

    Coloro che chiedano aiuto per morire ai sensi di legge saranno considerati morti per cause naturali. Conseguentemente sono già state preparate modifiche alla Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, al fine di depenalizzare l’eutanasia praticata alla condizioni stabilite dalla nuova normativa, così come al regime sanzionatorio previsto dalla Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

    Avv. Elena Oldani

    Fonti:

    122/000020 Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia

    (BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del 17/12/2020)

     

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