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    La concezione giuridica dei figli in Spagna

    Dapprima la nostra legislazione ha tenuto a distinguere almeno quattro tipologie di figli: legittimi, legittimati, naturali e illegittimi, oltre agli adottivi, adulterini e incestuosi.

    In seguito ha continuato a stabilire tre tipi di figli: legittimi, naturali e adulterini, poiché secondo la loro origine (legale o meno), ogni persona, alla nascita, era assegnata ad una categoria, essendo, in linea di principio, figli legittimi quelli nati da un matrimonio legalmente costituito, naturali quelli i cui genitori al momento del concepimento non erano sposati l’un l’altro, ma nulla gli avrebbe impedito di esserlo, e infine, quelli adulterini che sono frutto di un adulterio.

    A partire dal 9 Giugno 1981, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11/1981, in Spagna si è proceduto alla legittimazione dei bambini cosiddetti illegittimi, passando ad una denominazione in cui si parlava solo di figli coniugali o non-coniugale o extraconiugale.

    Così, i genitori sposati che avevano figli fuori dal matrimonio li potevano riconoscere, registrarli con i loro nomi e nominarli loro eredi, con gli stessi diritti di cui godono coloro che sono nati all’interno del matrimonio.

    Tutto questo è radicalmente cambiato.

    Oggi è evidente l’esistenza di quella chiamata sociologicamente “famiglia di fatto” e che, come famiglia naturale, come dice la sentenza della Corte Suprema del 29 ottobre 1997, deve essere degna da parte dei pubblici poteri della stessa protezione che per la famiglia “legale” viene stabilita dall’articolo 39.1 della Costituzione Spagnola, in particolare quando dal testo non consegue che esserci una sola forma di famiglia riconosciuta, ma sancisce l’uguaglianza dei bambini davanti alla legge indipendentemente dalla loro parentela, e il dovere dei genitori di assistere tutti i tipi di bambini nati dentro o fuori dal matrimonio.

    Inoltre, la realtà sociale è che tali unioni danno le caratteristiche di base della famiglia legale, con l’unica caratteristica speciale di trovarsi in assenza di una formalizzazione religiosa o civile di una tale unione.

    E così la sentenza della Corte Suprema del 18 maggio del 1992, citando quella del 13 giugno 1986 e quella del 14 luglio 1988, come quella della Corte Costituzionale del 4 aprile 1991, afferma che “le unioni libere, anche se sono prive di una normativa specifica, non per questo sono del tutto misconosciute dal nostro sistema giuridico.


    La Costituzione non lo prevede, ma né specificamente lo vieta e respinge, e così dall’art 32 in relazione al 39 che prevede di proteggere la famiglia in forma generica, cioè come nucleo creato sia dal matrimonio, sia dalla “famiglia di fatto”.

    L’esistenza sociale di queste unioni è quindi non solo riconosciuta dalla giurisprudenza ma costituisce un’integrazione familiare difendibile, e che crea diritti e obblighi tra i suoi membri, diritti che sono trascendenti, per esempio, in materia di contratti d’affitto.

    Anche la Corte di Cassazione in Italia è venuta a riconoscere nella sentenza del 2 febbraio 1977, la cosiddetta “famiglia di fatto” come entità sociale che esercita alcune funzioni in materia di istruzione e del mantenimento dei suoi membri, e che dovrebbero essere protetti ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2 della Costituzione italiana. Più recentemente, a livello regionale, diverse Comunità Autonome spagnole hanno emesso delle “Leggi delle coppie stabili” che riconoscono per questo tipo di relazioni gli stessi diritti delle coppie sposate.

    Quindi, in conclusione, possiamo dire che oggi nel nostro ordinamento non si fa distinzione tra i bambini coniugali e extraconiugali, perché il nostro Codice Civile dice che i bambini nati dentro e fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti, compresi i diritti di successione.

    di Optimus Abogados

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