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    Auto di seconda mano: la compravendita tra privati è soggetta a garanzia?

    La compravendita di beni di seconda mano tra privati, incluse le vetture, è una realtà piuttosto diffusa alle Canarie. Tuttavia molti acquirenti e venditori non sono realmente coscienti dei rispettivi diritti ed obblighi.

    Alcuni sono convinti che non esista nessun tipo di garanzia, altri che la sua applicabilità dipenda dal prezzo di vendita del veicolo o dalla sua vetustà, altri ancora che sussista a prescindere dallo stato del veicolo e che abbia la stessa durata prevista per i concessionari di auto.

    Dunque è bene sapere che gli artt. 1461 e 1484 del Código Civil sanciscono la responsabilità del venditore nel caso in cui il bene oggetto della compravendita presenti vizi occulti.

    Non si fa riferimento al tipo di bene, né al suo valore, né alle sue condizioni o antichità.

    Solo si parla di vizi occulti.

    Però cosa si intende con tale definizione?

    Secondo la giurisprudenza, affinché il venditore sia responsabile di tali vizi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

    • non deve trattarsi di un difetto evidente o visibile per l’acquirente. Sono ovviamente esclusi i casi in cui, pur non essendo il vizio alla vista, l’acquirente ne abbia comunque avuto conoscenza o sia stato in grado di conoscerlo in ragione della sua professione o mestiere (ad esempio quando l’acquirente di una vettura è un meccanico di professione). Non è invece rilevante che il venditore ne sia a conoscenza;

    – il vizio deve esistere già al momento della conclusione del contratto. Pertanto l’acquirente deve dimostrare non solo l’esistenza del difetto, ma anche la sua sussistenza al momento del perfezionamento del contratto;


    – il vizio deve essere grave, ossia un vizio che provochi l’inutilizzabilità totale o parziale dell’oggetto della vendita o una diminuzione del suo valore in misura tale che l’acquirente (se ne fosse stato a conoscenza) non l’avrebbe comprato o avrebbe pagato un prezzo inferiore.

    Assodato cosa si intenda per vizio occulto, va detto anche che il compratore avrà a disposizione un massimo di sei mesi ex art. 1490 c.c. a partire dalla data di acquisto del bene per far valere la propria garanzia.

    Facciamo un esempio pratico: Caio acquista un veicolo di seconda mano con 120.000 km e dopo 30 giorni si rompe per usura la cinghia di distribuzione, che la casa costruttrice della vettura raccomanda di cambiare ogni 100.000 km, provocando così la rottura della testata del motore.

    In questo caso ci sono tutte le premesse, nonché le tempistiche, per proporre un’azione di garanzia.

    Siamo infatti di fronte ad un vizio non visibile (lo stato della cinghia di distribuzione non è facilmente comprovabile per un non addetto ai lavori), esistente al momento della conclusione del contratto (l’usura della cinghia era già presente al momento dell’acquisto perché il venditore non ha rispettato i tempi di manutenzione) e grave (la riparazione della testata del motore può comportare costi elevatissimi).

    Il far valere la propria garanzia può concretizzarsi in due differenti soluzioni: recedere dal contratto, ottenendo la restituzione di quanto pagato oltre ad un eventuale risarcimento per i danni subiti, oppure ottenere una riduzione proporzionale del prezzo pagato a seconda dell’entità dei difetti riscontrati nel bene.

    Infine, va accennato che quand’anche scada il periodo di 6 mesi non è tutto perduto.

    Sarà possibile avvalersi di altre azioni giudiziali quali, per esempio, l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi di una delle parti (art. 1124 c.c.) o l’azione di nullità per aver prestato il proprio consenso per errore o dolo (quest’ultimo da parte del venditore).

    Si tratta ovviamente di valutare se, in funzione del valore del bene acquistato, sia realmente vantaggioso percorrere queste ulteriori alternative legali.

    Avv. Elena Oldani

    Fonti:

    • Código Civil

     

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