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    Livelli delle Isole e misure straordinarie per la settimana di Pasqua

    Le misure della settimana di Pasqua saranno in vigore dalle ore 00:00 di venerdì 26 alle ore 24:00 di venerdì 9 aprile.

    La limitazione della circolazione notturna nelle isole del livello di allerta 1 sarà dalle 23:00 alle 6:00, e nel resto dei livelli, tra le 22:00 e le 6:00.

    Il ministro della salute comunica che Tenerife, Gran Canaria e Fuerteventura vanno al livello 3, a causa dell’aumento dell’incidenza accumulata, dalle 00:00 di questo lunedì.

    Il Consiglio di governo ha deciso questo giovedì, 17 marzo, di adottare una serie di misure specifiche e temporanee per il periodo tra le ore 00:00 del 26 marzo e le ore 24:00 del 9 aprile, in coincidenza con la celebrazione della settimana di Pasqua.

    Insieme a queste misure temporanee, il Consiglio direttivo ha rivisto e aggiornato alcune misure di prevenzione adottate con l’accordo di governo del 19 giugno 2020. Ha anche deciso di rinviare le azioni nei centri e nelle altre strutture residenziali per anziani e disabili pubbliche e private all’ordine congiunto che sarà emesso dai dipartimenti responsabili dei diritti sociali e della salute.

    Il ministro della salute, Blas Trujillo, ha anche riferito i cambiamenti di livello nelle isole di Tenerife, Gran Canaria e Fuerteventura, che vanno a 3, mentre il resto delle isole rimangono nella situazione attuale.

    Cioè, La Palma, La Gomera e El Hierro rimangono al livello 1, e Lanzarote e La Graciosa, al livello 2. Questo cambiamento avverrà lunedì di questa settimana alle ore 00:00.

    Tra le misure che il Consiglio direttivo ha accettato di modificare è l’apertura delle palestre nel livello 3 al 33 per cento della sua capacità, mantenendo la distanza di 2 metri e con l’obbligo di indossare una mascherina in ogni momento.


    Nei ristoranti, a tutti i livelli, è permesso estendere l’apertura alle ore 24:00 solo per il servizio di cibo a domicilio, che non include il servizio di cibo da ritirare sul posto.

    Misure di Pasqua

    Il Consiglio direttivo ha approvato misure specifiche e temporanee per il periodo compreso tra le ore 00:00 di venerdì 26 marzo e le ore 24:00 di venerdì 9 aprile, in coincidenza con la celebrazione della settimana di Pasqua.

    A questo proposito, il Consiglio direttivo ha approvato la limitazione della mobilità tra le isole, salvo le eccezioni previste dal regio decreto legge 926/2020, del 25 ottobre, che includono la frequenza di centri sanitari, servizi e stabilimenti, l’adempimento di obblighi lavorativi, professionali, commerciali, istituzionali o legali, e il ritorno al luogo di residenza abituale o familiare, tra gli altri.

    Sarà possibile viaggiare tra le isole al di fuori di questi casi, purché un test diagnostico attivo (PDIA) sia negativo.

    A questa restrizione di mobilità si aggiunge la limitazione del numero di persone che possono incontrarsi in spazi pubblici, chiusi o all’aperto, fino a un massimo di 4, purché non siano conviventi nei livelli 1, 2 e 3, e un massimo di 2 nel livello 4.

    Negli spazi privati potranno incontrarsi solo i conviventi.

    Per quanto riguarda la limitazione della libertà di movimento durante la notte, sulle isole nel livello di allerta 1 sarà dalle 23:00 alle 6:00 ore, e nel resto dei livelli, tra le 22:00 e le 6:00 ore.

    Questa limitazione non pregiudica l’esecuzione delle attività essenziali incluse nella sezione 1.5.2 dell’Accordo di Governo del 19 giugno 2020 e relativi aggiornamenti.

    Durante il periodo di validità delle misure temporanee per la settimana di Pasqua, l’ingresso delle persone nel territorio delle Isole Canarie sarà limitato in conformità con i termini dell’accordo del Consiglio Interterritoriale del Sistema Sanitario Nazionale del 10 di mercoledì scorso.

    Misure specifiche per il settore alberghiero e della ristorazione, ristoranti, terrazze, bar e caffetterie

    Oltre alle misure generali stabilite nell’accordo governativo per ogni livello di allerta, tra il 26 marzo e il 10 aprile, le seguenti misure saranno adottate negli stabilimenti e nelle attività del settore alberghiero e della ristorazione, nei ristoranti e nelle terrazze, così come nei bar e nei ristoranti sulla spiaggia, a tutti i livelli di allerta:

    -Assicurare un’adeguata ventilazione e il rinnovo dell’aria degli spazi interni.

    -Distanza di almeno 2 metri tra le sedie di diversi tavoli o gruppi di tavoli.

    -I tavoli in base al numero di persone che li occupano, assicurandosi che le sedie siano disposte in modo tale che i commensali siano uno di fronte all’altro e che siano il più distanti possibile.

    -È vietato bere al di fuori del tavolo o dello spazio bar assegnato ad ogni cliente.

    -È vietato servire bevande alcoliche ai clienti che non occupano un tavolo o uno spazio bar precedentemente assegnato.

    -Non è permesso fumare nelle terrazze o in altri spazi esterni dipendenti dai locali o dallo stabilimento.

    Il consumo di tabacco o di altri dispositivi di inalazione è vietato in un perimetro di almeno 5 metri dalle entrate degli stabilimenti in cui è vietato fumare.

    -I clienti devono rimanere seduti al tavolo in ogni momento, limitando il movimento nello stabilimento allo stretto necessario.

    -È obbligatorio indossare una mascherina facciale in ogni momento, tranne quando si mangia o si beve.

    -Sono proibite le attività che provocano ressa, il mancato mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale o l’uso improprio delle maschere, come feste, balli, karaoke, concorsi, concerti o musica di sottofondo che invitano a ballare o cantare.

    -I proprietari degli stabilimenti sono responsabili di prendere tutte le misure necessarie per prevenire la generazione di rischi di diffusione della malattia COVID-19.

    Capacità massima degli stabilimenti di ristorazione per livelli di allarme

    Oltre alle misure di cui sopra, a seconda del livello di allerta in cui si trova ogni isola, nel livello di allerta 1, non si può superare il 75% della capacità autorizzata nelle aree interne.

    L’occupazione massima per tavolo sarà di 4 persone, sia all’esterno che all’interno o al bar, rispettando la distanza di almeno 2 metri tra le sedie dei diversi tavoli e tra i gruppi di clienti al bar. Lo stabilimento sarà chiuso al pubblico prima delle 23.00.

    Nel livello di allerta 2 non si può superare il 75% della capacità autorizzata nelle terrazze esterne e il 50% negli spazi interni.

    L’occupazione massima per tavolo sarà di 4 persone, sia all’esterno che all’interno, e 2 per gruppo di clienti al bar, rispettando la distanza di almeno 2 metri tra le sedie dei diversi tavoli e tra i gruppi di clienti al bar. Nelle aree interne non si può fornire un servizio a buffet o self-service. Lo stabilimento deve essere chiuso al pubblico prima delle 22.00.

    Nel livello di allerta 3 non può superare il 50% della capacità autorizzata in terrazze esterne, essendo vietato il servizio in aree interne.

    L’occupazione massima per tavolo sarà di 4 persone e il consumo al bar e il servizio a buffet o self-service nelle aree interne è vietato. Chiusura dello stabilimento al pubblico prima delle 22.00

    Al livello di allerta 4, saranno rispettate le misure indicate per il livello di allerta 3, ad eccezione dell’orario di chiusura degli stabilimenti, che è stabilito prima delle 18.00, anche se il servizio di raccolta può essere effettuato nei locali fino alle 22.00 e la consegna a domicilio fino alle 24.00.

    Chiusura dello stabilimento al pubblico prima delle 18.00.

    Le consegne a domicilio a tutti i livelli possono essere effettuate fino a mezzanotte.

    Spettacoli pubblici ed eventi popolari

    I pubblici spettacoli (attività ricreative, ludiche e ricreative, comprese quelle sportive, che si svolgono sporadicamente e in luoghi diversi dagli stabilimenti destinati all’esercizio abituale di tale attività e, in ogni caso, quelle che si svolgono in strutture amovibili o all’aria aperta), possono essere realizzati solo nelle isole che si trovano in una situazione di bassa trasmissione, corrispondente al livello di allerta 1.

    Non sono ammesse feste, balli all’aperto e altre manifestazioni popolari, il che implica anche il divieto di convocare atti, processioni, celebrazioni o qualsiasi altro tipo di evento che possa incitare all’assembramento incontrollato di persone, o che comporti situazioni che rendano difficile o impossibile il rispetto delle misure generali di prevenzione, come l’agglomerazione di persone, la permanenza di persone in un numero superiore a quello stabilito per ogni livello di allarme, il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, il mancato rispetto della capacità, ecc.

    Allo stesso modo, la vendita o il consumo di bevande alcoliche non è consentito su strade pubbliche, parchi o aree ricreative all’aperto, e i controlli saranno rafforzati per impedire il consumo di alcol non autorizzato, il rispetto del numero massimo di persone nelle riunioni, le distanze di sicurezza e altre attività non consentite su strade pubbliche, nei parchi e altre aree ricreative all’aperto, e può stabilire la chiusura notturna degli spazi in cui si verificano folle per questo motivo.

     

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