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    Approvazione della sospensione degli sfratti e dei tagli alle forniture

    Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge che sospende durante lo stato di allarme (fino al 9 maggio 2021) gli sfratti per mancato pagamento dell’affitto di famiglie vulnerabili senza alternative abitative ed elettriche, tagli di acqua e gas, compresi alcuni casi di abusivismo nelle case vuote.

    Nella conferenza stampa che è seguita, il Ministro dei Trasporti, della Mobilità e dell’Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, ha sottolineato che il nuovo regolamento è “straordinario per un eccezionale momento di difficoltà”, che “non legittima alcuna occupazione abitativa”, che “rafforza le garanzie giudiziarie” e che impegna il resto delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’edilizia abitativa.

    Nel caso di inquilini con un contratto, tutti i proprietari, dai piccoli alle grandi società immobiliari, avranno il diritto di chiedere un risarcimento se la relazione che i servizi sociali devono presentare al giudice dimostra la vulnerabilità economica degli sfrattati.

    Il risarcimento sarà costituito dal prezzo medio di locazione dell’ambiente in cui si trova l’immobile, che sarà determinato dagli indici di riferimento, più le spese correnti assunte e accreditate dal locatore, per il periodo che intercorre tra la sospensione dello sfratto e la sua revoca.

    Anche gli sfratti delle famiglie vulnerabili senza contratto saranno sospesi per tre mesi, anche se solo se occupano proprietà vuote appartenenti a grandi proprietari (proprietari di più di dieci proprietà) e hanno minori o persone a carico o sono vittime di violenza maschile.

    In questi casi, i grandi detentori, che sono per lo più fondi d’investimento, istituti finanziari e società di gestione immobiliare e patrimoniale, possono anche chiedere un risarcimento se possono dimostrare che la sospensione del pagamento del contratto di locazione ha causato loro un danno economico.

    In tutti i casi, le comunità autonome avranno tre mesi, a partire dal momento in cui la vulnerabilità degli sfrattati sarà accreditata, per offrire loro un’alternativa abitativa che sia “un alloggio decente”.

    Se non lo fanno, i proprietari saranno risarciti dal momento in cui la sospensione viene concordata.


    Il “Regio decreto legge sulle misure urgenti per far fronte a situazioni di vulnerabilità sociale ed economica nel campo dell’edilizia abitativa e dei trasporti” comporta una proroga, in linea di principio fino al 9 maggio, della moratoria scaduta il 31 gennaio sugli sfratti per mancato pagamento degli affitti per le persone colpite dalla crisi pandemica e la estende ai gruppi che si trovavano in una situazione di vulnerabilità prima della pandemia.

    In essa, l’Esecutivo estende anche il divieto, durante lo stato di allarme, di interruzione delle forniture di energia elettrica, acqua e gas naturale ai consumatori vulnerabili, gravemente vulnerabili o a quelli a rischio di esclusione sociale, cioè a tutte le categorie definite dalla legge, compresi gli utenti senza contratto che non hanno una condizione di vulnerabilità ma che possono provarla attraverso i servizi sociali o i mediatori sociali.

    Gino Braggion

     

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