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    BOC del 9 dicembre 2020

    Primo: Restrizione dell’ingresso nel territorio.

    1. L’ingresso di persone nel territorio della Comunità Autonoma delle Isole Canarie è limitato ad eccezione di quei viaggi, adeguatamente giustificati, che si verificano per uno dei seguenti motivi:

    a) Assistenza a centri, servizi e strutture sanitarie.

    b) Rispetto degli obblighi lavorativi, professionali, commerciali, istituzionali o legali.

    c) Frequenza di università, centri di insegnamento ed educativi, comprese le scuole per l’infanzia.

    d) Ritorno al luogo di residenza abituale o alla famiglia.

    e) Assistenza e cura di anziani, minori, persone a carico, disabili o persone particolarmente vulnerabili.

    f) Viaggi verso enti finanziari e assicurativi.


    g) Azioni necessarie o urgenti davanti ad organi pubblici, giudiziari o notarili.

    h) Rinnovo dei permessi e della documentazione o cial, nonché altre procedure amministrative non rinviabili.

    i) Effettuazione di esami o prove che non possono essere rinviati.

    j) Per cause di forza maggiore o per una situazione di necessità.

    k) Qualsiasi altra attività di natura analoga, debitamente accreditata.

    In conformità alle disposizioni del presente decreto, la circolazione in transito nel territorio della Comunità Autonoma delle Isole Canarie non è soggetta a restrizioni.

    Secondo: Sostituzione della restrizione all’ingresso con il controllo sanitario.

    La restrizione all’ingresso non sarà applicabile ai passeggeri che si sottopongono al controllo sanitario indicato nella terza sezione.

    Terzo: Controllo sanitario all’ingresso.

    1. Le persone indicate nella sezione precedente che entrano nel territorio della Comunità Autonoma delle Isole Canarie, per via aerea o marittima, saranno soggette ad un controllo sanitario all’ingresso consistente in

    a) Firma di una dichiarazione di responsabilità.

    b) Controllo dei sintomi.

    c) Test diagnostico di infezione attiva e/o isolamento.

    2. La dichiarazione responsabile consisterà nella sottoscrizione, da parte dei passeggeri, di un documento di dichiarazione responsabile, in cui vengono riportati i dati personali, i dati di residenza o l’ubicazione nel territorio della Comunità Autonoma delle Isole Canarie, il motivo del viaggio e la possibilità di effettuare un test diagnostico o di isolamento a cui si sottopone. Questo documento sarà approvato per ordine del Ministro della Sanità e sarà disponibile per i passeggeri sul sito web del Governo delle Isole Canarie. Sarà fornito, raccolto e conservato per tre mesi dalle compagnie aeree e marittime. Questi devono inviarlo quotidianamente per via elettronica al Servizio Sanitario delle Isole Canarie all’indirizzo stabilito a tale scopo. Nel caso in cui il passeggero non compili il modulo sopra indicato, la compagnia aerea o marittima invierà il relativo avviso alle autorità sanitarie delle Isole Canarie prima dell’arrivo dell’aereo o della nave nel territorio delle Isole Canarie.

    3. Il controllo dei sintomi consisterà nella verifica dell’assenza di febbre e nella verifica visiva dell’esistenza dei sintomi. A questo scopo, la temperatura corporea si intende uguale o superiore al 37,5%. Ciò sarà fatto utilizzando termometri senza contatto o termocamere. Non verranno memorizzati dati personali o immagini catturate da termocamere e la privacy del passeggero deve essere garantita in ogni momento. Nel caso in cui venga rilevata l’esistenza di sangue o di sintomi compatibili con il COVID-19, i servizi sanitari saranno informati secondo il protocollo stabilito dal Servizio Sanitario delle Isole Canarie.

    4. Il test diagnostico di infezione attiva e/o isolamento di cui al punto 1 della presente sezione consisterà nell’adozione da parte del passeggero di una delle seguenti misure di controllo, a sua discrezione

    a) Isolamento nella sua residenza, residenza temporanea o alloggio turistico, per 14 giorni.

    b) Isolamento nella sua residenza, residenza temporanea o alloggio turistico e un test diagnostico per l’infezione attiva da SARS-CoV-2 entro 72 ore dall’arrivo. L’isolamento deve essere mantenuto fino a quando non si ottiene un test diagnostico negativo o, se del caso, la persona viene dimessa.

    c) un test diagnostico per l’infezione attiva da SARS-CoV-2 con esito negativo, entro 72 ore prima dell’arrivo. Questa prova deve essere confermata all’ingresso nel territorio della Comunità Autonoma delle Isole Canarie. La documentazione che accredita il test deve includere il nome, il cognome e il numero di documentazione della persona che effettua il test, l’organismo o ente sanitario autorizzato ad effettuare il test, i dati di contatto di tale persona, il tipo di test effettuato, il tipo, la marca e l’approvazione del test, se del caso, la data e l’ora di esecuzione del test e il risultato del test. Nel caso di test dell’antigene, la specificità e la sensibilità approvate devono essere riesaminate.

    d) L’esecuzione di un test diagnostico per l’infezione attiva da SARS-CoV-2 all’arrivo all’aeroporto o al terminal marittimo, alle condizioni stabilite dal Servizio Sanitario delle Canarie.

    Nelle opzioni a) e b), nel transito dall’ingresso alla residenza devono essere prese misure precauzionali, tra cui la distanza sociale, l’igiene delle mani e l’uso della maschera. Allo stesso modo, devono indicare alle autorità sanitarie l’indirizzo della residenza o dell’alloggio dove effettueranno l’isolamento e il numero di telefono.

    Il test diagnostico di infezione attiva di cui alla presente sezione è quello indicato nell’allegato del presente decreto. L’organismo competente in materia di sanità pubblica del Servizio sanitario delle Isole Canarie ha la facoltà di adeguarlo all’evoluzione scientifica dei test diagnostici di infezione attiva da SARS-CoV-2.

    5. I passeggeri soggetti al controllo dell’ammissione in una struttura ricettiva ai sensi del Decreto Legge 17/2020, del 29 ottobre, sulle misure straordinarie per il turismo per far fronte agli effetti della crisi sanitaria ed economica causata dalla pandemia COVID-19, non saranno soggetti al regime del test diagnostico di infezione attiva e/o di isolamento stabilito al punto 1 della presente sezione. In ogni caso, essi continueranno ad essere soggetti al regime di controllo, alla verifica documentale, al test, all’isolamento e alle corrispondenti misure stabilite dal decreto legge sopra citato. L’assoggettamento al suddetto regime deve essere dichiarato nella dichiarazione di responsabilità di cui al punto 1 della presente sezione.

    6. Agenzie di viaggio, tour operator e compagnie di trasporto aereo o marittimo e qualsiasi altro agente che commercializzi biglietti aerei o marittimi venduti individualmente o nell’ambito di un pacchetto turistico, deve informare i passeggeri, all’inizio del processo di vendita dei biglietti per le Isole Canarie, degli obblighi derivanti dal presente decreto

    Quarto. – Esclusioni.

    L’isolamento previsto al punto 3, 4.b), non è applicabile alle persone che optano per questo tipo di controllo sanitario quando l’urgenza del viaggio ne impedisce l’esecuzione, nei seguenti casi

    a) lavoratori dipendenti o autonomi in professioni critiche, compresi gli operatori sanitari;

    b) i lavoratori del settore dei trasporti o i fornitori di servizi di trasporto, compresi i conducenti di veicoli merci che trasportano merci destinate ad essere utilizzate sul territorio;

    c) pazienti che viaggiano per motivi medici imperativi;

    d) persone che viaggiano per motivi familiari o personali imperativi;

    e) rappresentanti pubblici, diplomatici, personale di organizzazioni internazionali e persone invitate da tali organizzazioni la cui presenza fisica è necessaria per il corretto funzionamento di tali organizzazioni, personale militare e di polizia, operatori umanitari e personale della protezione civile nell’esercizio delle loro funzioni;

    f) marittimi che arrivano alle Isole Canarie dopo essere tornati dalla loro campagna a bordo di una nave o in transito per imbarcarsi o sbarcare;

    g) i membri dell’equipaggio di navi e aerei che trasportano passeggeri o merci tra le Isole Canarie e altre comunità autonome o paesi;

    h) giornalisti in viaggio d’affari.

    Quinto – Informazioni per i cittadini

    Il Servizio Sanitario Canario metterà tutte le informazioni relative alle presenti misure, protocolli, moduli necessari e qualsiasi altra informazione che faciliti la comprensione del presente decreto e dei suoi sviluppi sulla pagina web https://www.gobiernodecanarias.org/ main/coronavirus, con l’infografica che ne facilita la comprensione, oltre che in un linguaggio chiaro e accessibile.

    Sesto: regime sanzionatorio.

    In conformità con le disposizioni dell’articolo 15 del Regio Decreto 926/2020 del 25 ottobre, il mancato rispetto del contenuto del decreto o la mancata resistenza agli ordini delle autorità competenti saranno sanzionati in conformità con la legge, secondo i termini stabiliti dall’articolo 10 della Legge Organica 4/1981 del 1° giugno e dal Decreto Legge 14/2020 del 4 settembre, che stabilisce il regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento contro COVID-19 nella Comunità Autonoma delle Isole Canarie. Nel caso delle misure volte a rafforzare le precauzioni di contagio, l’infrazione sarà considerata grave.

    ALLEGATO

    Test diagnostici per l’infezione attiva da SARS-CoV-2 ammessi:

    a) PCR (COVID-19 RT-PCR)

    b) Test rapido per l’individuazione di antigeni SARS-CoV-2 con una specificità superiore al 97% e una sensibilità superiore all’80%, in conformità con la relativa approvazione di un paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

     

     

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