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    BOC del 31 ottobre 2020 – obbligo test per l’ingresso nelle Isole

    Articolo unico: Condizioni di accesso alle strutture ricettive turistiche delle Isole Canarie durante la pandemia COVID-19.

    1.- Per poter accedere alle strutture ricettive turistiche delle Isole Canarie, sarà necessario che gli utenti turistici di età superiore ai sei anni, che non provengono dal territorio della Comunità Autonoma delle Canarie, dimostrino di aver effettuato, entro un periodo massimo di 72 ore prima del loro arrivo, il test diagnostico per l’infezione attiva stabilito dalle autorità sanitarie e che accredita che l’utente turistico non è risultato positivo come trasmettitore di COVID-19.

    2.- Prima della formalizzazione della prenotazione o della contrattazione dei servizi di alloggio turistico in uno qualsiasi degli stabilimenti turistici delle Isole Canarie, sarà informato che le condizioni di accesso agli stessi includono l’accreditamento dell’esecuzione del suddetto esame diagnostico.

    3.- La condizione di accesso di cui al primo comma non sarà applicabile a chiunque accredita la condizione di residente nelle Isole Canarie e dichiara sotto la sua responsabilità di non aver lasciato il territorio della Comunità Autonoma delle Isole Canarie nei 15 giorni precedenti il suo arrivo nello stabilimento e che, inoltre, durante questo periodo non ha avuto sintomi compatibili con la COVID-19.

    Non sarà nemmeno necessario dimostrare che il suddetto esame diagnostico è stato effettuato sui non residenti che possono dimostrare con il loro documento di viaggio di aver soggiornato nel territorio della Comunità Autonoma delle Isole Canarie nei 15 giorni precedenti la data di accesso alla struttura ricettiva turistica e che dichiarano sotto la loro responsabilità che durante questo periodo non hanno manifestato sintomi compatibili con la COVID-19.

    4.- Le condizioni stabilite nei paragrafi 1 e 3 per gli utenti turistici possono essere modificate con Accordo Governativo su proposta dell’Autorità Sanitaria, in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica nei territori di origine o nella stessa Comunità Autonoma delle Isole Canarie.

    5.- Al momento della formalizzazione della prenotazione o della contrattazione dei servizi di ricettività turistica, ogni cliente deve accettare la condizione di accesso che, in conformità con le sezioni precedenti, è applicabile ad essi.

    4. Lo stabilimento turistico ricettivo nega l’accesso alla persona che non soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3. In deroga a quanto precede, e quando il motivo del diniego di accesso è la mancata esecuzione del suddetto esame diagnostico, esso comunica i luoghi vicini allo stabilimento in cui la persona potrebbe sottoporsi a tale esame, o offre tale possibilità nello stabilimento stesso a spese dell’utente turistico.


    Eccezionalmente, nel caso in cui l’utente turistico non dimostri di aver effettuato il test diagnostico, ma dimostri di essere disposto a farlo, può essere autorizzato ad entrare nello stabilimento e a pernottare per il tempo necessario ad ottenere i risultati. In questo caso, l’utente turistico non può lasciare la stanza se non per fare il test e raccogliere i risultati.

    7.- Tutti gli esercizi ricettivi turistici collocano nelle loro aree di accoglienza, in almeno cinque lingue comunitarie, cartelli informativi e cartelli informativi sulle condizioni di accesso di cui al presente articolo.

    8.- L’utente turistico può liberamente accreditare l’esecuzione del test diagnostico entro il termine indicato, fornendo un certificato, sia telematico che cartaceo, nel quale sono indicati la data e l’ora del test, l’identità della persona fisica che lo ha subito, il laboratorio incaricato della sua verifica e la sua natura, nonché il risultato negativo.

    9.- Entro un periodo massimo di 48 ore prima della partenza dalla struttura ricettiva, gli utenti turistici il cui luogo di destinazione richieda un test negativo in COVID-19, o l’esecuzione di una quarantena, devono essere informati dalla struttura stessa dei luoghi in cui possono sottoporsi ai test diagnostici che hanno l’approvazione delle autorità sanitarie come richiesto dalla destinazione di ritorno, in cui viene rilasciato un certificato che attesta l’esecuzione del test, le sue condizioni e il risultato.

    10.- Le strutture ricettive turistiche delle Isole Canarie devono tenere a disposizione del Servizio Sanitario delle Canarie le informazioni contenute nelle schede di registrazione di cui all’ordinanza INT/1922/2003, del 3 luglio, insieme alla documentazione che accredita il rispetto da parte del cliente delle condizioni di accesso alla struttura di cui alle sezioni precedenti.

    Ogni struttura ricettiva è responsabile del trattamento dei dati raccolti da persone che hanno prenotato o stipulato un contratto per i propri servizi. Tali stabilimenti garantiscono l’applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie risultanti dalla pertinente analisi dei rischi, tenendo conto del fatto che il trattamento riguarda categorie particolari di dati.

    11.- Prima della formalizzazione della prenotazione o della contrattazione dei servizi di alloggio turistico in qualsiasi struttura ricettiva delle Isole Canarie, i clienti saranno informati che dovranno scaricare e mantenere attiva l’applicazione di allarme mobile Radar Covid durante il loro soggiorno nelle isole, così come per i 15 giorni immediatamente successivi al loro ritorno al luogo di origine.

    Tutti gli stabilimenti devono esporre alla reception cartelli e informazioni in almeno cinque lingue comunitarie.

    12.- Le condizioni di accesso alle strutture ricettive turistiche delle Isole Canarie durante la pandemia COVID-19, regolate nel presente articolo, rimarranno in vigore fino a quando l’autorità sanitaria competente del Governo delle Canarie, in applicazione dell’articolo 15.4 della Legge 7/1995, del 6 aprile, sulla regolamentazione del turismo nelle Isole Canarie, non lo dichiari superfluo e/o lo sostituisca con altri tipi di disposizioni.

    Disposizione transitoria unica – Regime transitorio.

    L’accreditamento dell’esecuzione dell’esame diagnostico previsto al comma 1 dell’articolo unico e l’obbligo di fornire la dichiarazione di responsabilità di cui al comma 3 dello stesso articolo, saranno richiesti 10 giorni lavorativi dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge.

     

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