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    Porto d’armi in Spagna

    In Spagna il possesso e l’utilizzo di un’arma da fuoco richiede un’apposita licenza.

    Il procedimento per ottenerla è accessibile tanto ai cittadini spagnoli quanto agli stranieri residenti.

    Le principali norme di riferimento sono il Real Decreto 137/1993 ed il più recente Real Decreto 726/2020. Maggiori e più dettagliate informazioni possono essere reperite nella pagina web della Guardia Civil o presso le stesse armerie che spesso offrono ai loro clienti un servizio di orientamento ed informazione, oltre che di gestione delle pratiche e preparazione teorico-pratica per l’ottenimento delle licenze o per il rinnovo delle stesse.

    In questa sede vogliamo fornire alcune indicazioni generali per coloro che siano interessati all’argomento.

    A seconda del tipo di arma e dell’uso al quale è destinata esistono differenti tipi di licenze, così come differenti sono le prove da superare e i documenti da presentare.

    Nonostante le logiche differenze, possiamo dire che, in generale, i passaggi da seguire sono:

    1. presentare la richiesta per ottenere la licenza, unitamente a copia del proprio documento di identità, presso la caserma della Guardia Civil del comune di residenza o presso l’Ente competente (ad esempio per le licenze di caccia di tipo E presso la delegazione provinciale del Ministero dell’Ambiente);

    2. superare un test psicotecnico ed ottenere il relativo certificato medico rilasciato da un centro autorizzato che attesti il possesso di determinate attitudini psicofisiche necessarie per il maneggio delle armi;


    3. sostenere una  prova teorico / pratica volta a comprovare la conoscenza delle armi, la loro cura e conservazione, la capacità di maneggiarle e usarle ed ottenere il relativo permesso di “manejo de armas”;

    4. presentare gli ulteriori documenti a seconda della licenza richiesta: comprovante dell’avvenuto pagamento delle corrispondenti tasse per il rilascio della licenza, copia del certificato di casellario giudiziario, dichiarazione giurata relativa alla custodia delle armi in una cassaforte ecc.

    Una volta emessa la licenza sarà possibile recarsi in armeria ed acquistare solo ed esclusivamente l’arma, o le armi, specificamente incluse in quella licenza.

    Va infine precisato che le licenze hanno validità all’interno della Comunità Autonoma nella quale sono state ottenute; tuttavia dal 2015 esiste un accordo di collaborazione tra l’amministrazione ed alcune Comunità Autonome per il rilascio di licenze di caccia e pesca interregionali.

    Vediamo brevemente quali sono i diversi tipi di licenze che si possono conseguire:

    Tipo A

    È una licenza per professionisti.

    Può essere ottenuta solo da membri delle forze armate, delle forze e degli organismi di sicurezza dello Stato e del servizio di sorveglianza doganale.

    È naturalmente la più completa poiché include tutte le armi concesse con licenze B, D ed E.

    Tipo B

    È la licenza base per l’uso di armi leggere da parte di privati.

    La sua ragione d’essere è l’autodifesa.

    Viene concessa dalla Dirección General de la Guardia Civil a persone che ritengono che la propria vita o quella della propria famiglia possa essere minacciata (ad es. giudici, politici, imprenditori ecc.).

    Per ottenerla non è sufficiente addurre un generico rischio per la propria incolumità, bensì è necessario fornire una dettagliata documentazione riguardo l’esistenza di un pericolo concreto.

    Ha validità triennale (due anni per gli ultrasessantenni, un anno per gli ultrasettantenni) e consente il possesso di una singola arma (pistola o revolver).

    Tipo C

    Licenza per professionisti della sicurezza e della sorveglianza.

    È necessario essere in grado di utilizzare le seguenti armi: armi corte (pistole e revolver), armi lunghe utilizzate per servizi di sorveglianza e guardia, fucili a pompa e armi a canna liscia.

    Queste armi sono registrate a nome dell’impresa che assume le guardie e la licenza non ha data di scadenza.

    Tipo D

    È la licenza di base per poter utilizzare un’arma lunga a canna rigata per la caccia alla selvaggina grossa (animali più grandi una volpe).

    È concessa dalla Dirección General de la Guardia Civil.

    Permette il possesso di un massimo di cinque armi di questo tipo ed ha validità di 5 anni (due anni per gli ultrasessantenni, un anno per gli ultrasettantenni).

    Tipo E

    È licenza richiesta per possedere armi di piccole dimensioni, da caccia o per attività sportiva (fucili a canna rigata, fucili e armi a canna liscia per la caccia, armi ad aria compressa, balestre ecc.).

    È concessa dalla delegación o subdelegación del Gobierno in ciascuna provincia.

    Ha validità quinquennale (due anni per gli ultrasessantenni, un anno per gli ultrasettantenni)

    Tipo F

    È la licenza obbligatoria per i tiratori sportivi associati ad una federazione di tiro.

    Concessa dalla Dirección de General de la Guardia Civil, ha una validità di tre anni.

    Il tiratore che ottiene questa licenza può avere un massimo di dieci armi chiamate “da concorso”.

    Possono essere armi corte come pistole o revolver o armi lunghe come carabine, fucili a pompa o fucili con determinate caratteristiche descritte dalla Guardia Civil.

    Tipo AE (Autorización Especial)

    Il permesso o licenza AE è rivolto ai collezionisti di armi storiche.

    Questo permesso concesso dalla delegado o subdelegado provincial del Gobierno, non necessita di alcun tipo di prova teorica o pratica, permette di avere armi illimitate e dura cinque anni.

    Si tratta di armi di potenza molto limitata e che sono praticamente impossibili da utilizzare con le munizioni attuali.

    Tipo AEM (Autorización Especial para menores)

    Si tratta di una licenza speciale che autorizza l’uso delle armi da parte di giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni. I titolari di questa licenza possono utilizzare le armi solo per la caccia o per gare sportive speciali.

    Inoltre, devono essere sempre accompagnati da una persona maggiorenne con licenza D, E o F.

    Obblighi dei possessori di armi da fuoco

    Vediamo i più importanti.

    La legge prescrive che l’arma posseduta non debba mai rappresentare un pericolo, né arrecare danno a terze persone o beni altrui; chi possiede l’arma è responsabile civilmente e penalmente del suo utilizzo e della sua custodia.

    Per questo, e veniamo ad un secondo obbligo fondamentale, è estremamente importante denunciare con tempestività l’eventuale furto, distruzione o perdita dell’arma o delle armi possedute, così come della loro documentazione, alle autorità competenti.

    Terzo obbligo fondamentale è di mettere immediatamente l’arma o le armi a disposizione delle Autorità qualora ne facciano richiesta.

    Avv. Elena Oldani

    Fonti:

    Real Decreto 137/1993, de 29 de enero

    Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto

    https://www.guardiacivil.es

     

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