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    Filmare o fotografare le forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni è legale?

    Analizziamo brevemente le principali norme applicabili.

    Da una parte abbiamo la Costitución Española, la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen e la più recente Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) che concorrono a regolare in generale quali azioni sono consentite o meno ai cittadini in relazione all’uso della propria immagine; dall’altra abbiamo la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC), meglio conosciuta come “Ley Mordaza“ più specificamente dedicata alla salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico.

    L’art. 18 de la Constitución Españolagarantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. La dottrina stabilita dal Tribunal Constitucional sulla questione è piuttosto chiara. Trattandosi di un diritto di fronte a terzi, non sussiste nessuna violazione dello stesso laddove chi registra sia parte della registrazione ed abbia il fine di presentarla come prova in una procedura giudiziaria.

    L’articolo 7, comma 5 della Ley Orgánica 1/1982 vieta la “captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos” però l’articolo 8, comma 2 della stessa Legge stabilisce che il diritto alla propria immagine non impedirà: “su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público”. Pertanto, la norma non proibisce che si possa registrare l’azione di un agente in servizio a condizione che: venga effettuata in un luogo pubblico; i membri delle forze dell’ordine stiano esercitando le loro funzioni; l’azione sia di natura poliziesca o pubblica; l’immagine sia correlata alle informazioni fornite.

    Riguardo la Ley Orgánica 3/2018, l’art. 72, comma 1, lettera b, stabilisce che “El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679”. Detto art. 6 elenca le condizioni in base alle quali il trattamento dei dati personali, incluse le immagini, è considerato lecito. Tra di esse la necessità di perseguire il legittimo interesse del titolare del trattamento (in questo caso chi registra) o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato (in questo caso chi viene registrato). Un esempio potrebbe essere riprendere una perquisizione di cui si è parte per poter dimostrare eventuali irregolarità della stessa in un successivo giudizio.

    Riguardo, invece, la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (meglio conosciuta come Ley Mordaza), l’art. 36, comma 23 statuisce che: “El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

    Si evince che l’attività di registrazione non costituisce di per sé un delitto, tantomeno un’infrazione amministrativa. Ad essere proibito è il suo uso indebito, come la sua diffusione senza previa autorizzazione, sempre e quando sussistano due elementi: il primo (oggettivo) è che il contenuto della registrazione possa compromettere la sicurezza personale dell’agente o di un suo familiare, la sicurezza di una struttura protetta -si fa riferimento a strutture dedicate a testimoni e collaboratori di giustizia- o il successo di un’operazione ed il secondo (soggettivo) è che chi diffonde il suddetto contenuto lo faccia con la volontà cosciente di arrecare un danno.


    L’approccio pratico di alcuni agenti di polizia ai dettami di questo articolo,  secondo i quali la registrazione e/o divulgazione della loro immagine suppone un pericolo intrinseco in quanto membri delle forze dell’ordine e che pertanto sistematicamente richiedono al cittadino o informatore la consegna della telecamera, macchina fotografica, cellulare e l’eliminazione dell’immagine presumibilmente catturata, è stato considerato fin troppo rigoroso dallo stesso Ministerio del Interior (Instrucción 13/2018 de 17 de Octubre).

    Devono sussistere elementi reali che giustifichino il pericolo, come ad esempio registrare un funzionario in abiti civili in un’operazione riservata, e, poiché è fatto divieto agli agenti di qualsivoglia rango d’interferire nella sfera personale di un privato cittadino -ivi incluso il contenuto di fotocamere e telefoni cellulari senza previa autorizzazione giudiziaria, l’autore della registrazione non può mai essere forzato a mostrare e/o cancellare il materiale audio-video del quale è in possesso, né può essere obbligato a fornire agli agenti la password di accesso al mezzo di registrazione. Gli agenti devono limitarsi ad identificare la persona che ha effettuato la registrazione, potendo procedere al sequestro del mezzo utilizzato al suo proprietario solo in casi estremi e senza mai accedere al suo contenuto.

    In conclusione, dal combinato disposto delle normative succitate, possiamo dire che in linea di principio è lecito registrare un evento che coinvolge agenti delle forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni, soprattutto se chi effettua la registrazione è parte in causa di detto evento e ritiene opportuno garantirsi un mezzo di prova in un eventuale procedimento giudiziario.

    Tuttavia, prima di procedere alla diffusione attraverso canali di comunicazione quali i social network di una registrazione che può comportare la rivelazione a terzi dell’identità personale di un agente, risultando applicabili contemporaneamente distinte norme, è consigliabile chiedere un parere legale previo ad un professionista per valutare il singolo caso.

    Avv. Elena Oldani

    Fonti
    Constitución española 1978.
    Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
    La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC)

    Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD).

     

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