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    Il divorzio degli stranieri in Spagna

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    di Optimus Abogados

    Succede di frequente che molte coppie abbandonino il proprio paese di origine per iniziare una nuova avventura in un paese straniero, come la Spagna.

    Ma succede altrettanto spesso che, secondo l’adagio l’amore non è eterno, le stesse coppie rompano il legame sentimentale ufficializzato da regolare matrimonio.

    Quando questo accade in territorio straniero, come la Spagna, è possibile ottenere il divorzio attraverso i tribunali spagnoli; la disposizione CE/2201/2003 relativa alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle risoluzioni giudiziali in materia matrimoniale e di responsabilità parentale, consente ai Giudici e ai Tribunali spagnoli di essere competenti in divorzio, separazione o annullamento del matrimonio nel caso in cui la residenza abituale dei coniugi o l’ultima residenza degli stessi sia in Spagna o nel caso in cui uno di essi risulti residente in Spagna.

    Questo è altresì possibile nel caso in cui il richiedente abbia vissuto in Spagna negli almeno ultimi 6 mesi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di divorzio o di separazione oppure se uno dei due coniugi sia spagnolo.

    Non è quindi necessario che questi requisiti siano di prerogativa congiunta bensì possono essere alternati, stante il fatto che per il Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea non esiste alcun tipo di preferenza nel riguardo dei suddetti requisiti.

    Del resto, se la legislazione permette agli stranieri di prendere residenza in Spagna, siano essi entrambi stranieri o solo uno di essi, logicamente possono porre fine all’unione all’interno dello stesso territorio.

    Tuttavia le procedure in merito ad annullamento, separazione e divorzio devono essere conformi a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile spagnolo e in accordo a quanto disposto dalla Ley de Enjuiciamiento Civil spagnola.


    In questo modo, così come segnalato precedentemente nel Regolamento di cui sopra, i residenti abituali o nazionali di uno stato membro dell’Unione Europea, possono fare richiesta solo in uno stato membro dell’Unione, conformemente ai criteri di competenza che, nel caso della Spagna, rimandano all’articolo 22.3 della Ley Orgánica del Poder Judicial che prevede la possibilità di ottenere il divorzio in Spagna quando i coniugi vi risiedano o se uno dei due sia spagnolo.

    Allo stesso modo i Giudici e i Tribunali spagnoli possono riconoscere ed eseguire sentenze dettate da Tribunali stranieri in questa materia a seconda se i suddetti Tribunali siano di paesi dell’Unione Europea (con esclusione della Danimarca) o di terzi paesi.

    Nel primo caso, paesi dell’Unione, la risoluzione sarà riconosciuta dagli altri stati membri senza dover ricorrere a procedure speciali, mentre nel secondo caso, paesi non membri dell’Unione, saranno questi ultimi a dover disporre di accordi bilaterali firmati con la Spagna e quindi a dover chiedere alla Corte di primo grado del luogo di residenza dei coniugi o di uno di essi, la dichiarazione di esecutività chiamata anche exequátur, vale a dire un procedimento speciale per riconoscere queste sentenze anche in Spagna.

    In tutti i casi, sia che si richieda l’annullamento, o la separazione o il divorzio in Spagna, come per le sentenze straniere in questa materia riconosciute dai tribunali spagnoli, sarà sempre necessario, conformemente al diritto processuale spagnolo, intervenire rappresentati da un Procuratore e con l’assistenza tecnica di un avvocato.

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