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    Elezioni Comites 2021 : le regole per le sottoscrizioni delle liste dei candidati

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge  “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021”

     ROMA – Entrato in vigore oggi 24 agosto il Decreto-Legge del 17 agosto 2021, n. 117, che contiene  “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021”.

    Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.201, del 23 agosto 2021. Il decreto, all’articolo 5 – “Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l’anno 2021” –  stabilisce :

    “1. In considerazione della situazione epidemiologica da  COVID-19, al fine di semplificare  gli  adempimenti  relativi  all’espletamento delle elezioni di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge  30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 febbraio 2020, n. 8, per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani all’estero (COMITES), si  applicano  fino  al  31  dicembre  2021  le seguenti disposizioni:

    a)  il  numero  minimo  di  sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui  all’articolo  15,  comma  3,  della legge 23 ottobre 2003,  n.  286,  è fissato  in  cinquanta  per  le collettività composte da un numero  di  cittadini  italiani  fino  a cinquantamila e  in  cento  per  quelle  composte  da  un  numero  di cittadini italiani superiore a cinquantamila;

    b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste  dei candidati di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre  2003, n. 395,  è esente da autenticazione, se è corredata di copia non autenticata di un valido documento  di  identità  o  di riconoscimento o di  documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza”.

    (Inform)


     

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