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    RESIDENZA FISCALE

    La modalità di tassazione dei redditi percepiti dalle persone fisiche varia in funzione della loro residenza fiscale.

    L’art. 3 comma 1 del TUIR prevede una diversa base imponibile stabilendo che:

    • I soggetti fiscalmente residenti sono tassati in Italia sui redditi ovunque prodotti;
    • I soggetti fiscalmente non residenti sono tassati sui redditi prodotti in Italia.

    La determinazione dello status di residenza fiscale del contribuente è, quindi, l’aspetto più importante dato che il prelievo fiscale e i relativi obblighi variano in maniera determinante al variare della residenza.

    Si consideri il caso in cui un soggetto decide di trasferirsi in un paese UE per motivi di lavoro e che in Italia non possiede altri redditi:

    • Nel caso in cui conservi lo status di residente fiscale in Italia dovrà pagare le tasse in Italia in relazione ai redditi prodotti relativi all’attività svolta all’estero, anche se ivi già soggetti a tassazione; dovrà nella dichiarazione dei redditi (quadro RW Persone Fisiche) dichiarare l’eventuale conto corrente o gli investimenti nel Paese estero; dovrà recuperare la doppia imposizione in Italia per le imposte pagate nell’altro Paese (quadro CE persone fisiche)
    • Nel caso in cui perda lo status di residente fiscale non sarà tenuto ad alcun adempimento in Italia per i redditi prodotti all’estero.

    La normativa sulla residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art.2 comma 2 del TUIR, considera residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno in Italia:

    • L’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
    • Il domicilio ai sensi dell’art.43 comma 1 del codice civile;
    • La residenza ai sensi dell’art. 43 comma 2 del codice civile.

    La presenza di una sola delle tre richiamate condizioni determina lo status di residente fiscale in Italia.

    I cittadini italiani che trasferiscono all’estero la residenza per un periodo superiore ai dodici mesi devono presentare apposita istanza di iscriversi all’AIRE (anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero), dichiarando il trasferimento della residenza all’ufficio consolare della circoscrizione di emigrazione.

    L’efficacia della registrazione all’AIRE coincide con la data di presentazione della istanza al consolato e non dal ricevimento da parte del Comune di residenza in Italia della comunicazione consolare del trasferimento.


    La domanda può essere presentata anche al Comune di residenza, ma in ogni caso dovrà essere effettuata, entro 90 giorni, la dichiarazione all’ufficio consolare di emigrazione.

    N.B. L’iscrizione nei registri anagrafici rappresenta un presunzione assoluta per la residenza fiscale, pertanto nel caso in cui ci si trasferisca stabilmente all’estero, dimenticando di iscriversi all’AIRE si rischia di essere considerato fiscalmente residente in Italia.

    Alcune critiche sono state mosse a tale impostazione della giurisprudenza, comunque nel caso, in cui ci si dimentichi di iscriversi all’AIRE, la situazione di doppia residenza fiscale in Italia e nel Paese estero dovrebbe essere risolta in applicazione dell’art. 4 paragrafo 2 del modello OCSE ratificato dall’Italia, in merito alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

    Tale paragrafo dispone che quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità alle seguenti disposizioni:

    • Detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette;
    • Se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se non dispone di una abitazione permanente, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
    • Se non vi è alcuna delle situazioni di cui sopra, detta persona è considerata residente nello Stato contraente del quale ha la nazionalità.

    In finale se da un lato la mancata iscrizione all’AIRE rappresenta una presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia, la registrazione all’AIRE potrebbe non essere sufficiente a dimostrare la perdita dello status di residente fiscale, rilevando anche il domicilio e la residenza fiscale ai sensi del codice civile.

    Spesso infatti proprio il domicilio in Italia, avendo una definizione ampia, viene spesso riscontrato per contestare il fittizio trasferimento della residenza all’estero da parte dell’amministrazione finanziari.

    Salvatore di Rosa

     

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