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    Hacienda obbliga i consulenti fiscali a rivelare i segreti dei clienti

    Via libera al disegno di legge che modifica la legge generale sulle imposte e recepisce la direttiva DAC 6, che comporta l’abolizione pratica del segreto professionale degli avvocati, tutelato dalla legge organica della magistratura.

    L’Agenzia delle Entrate obbligherà i consulenti fiscali, compresi gli avvocati, a comunicare le transazioni dei loro clienti all’Agenzia delle Entrate.

    Questo è stabilito nel disegno di legge che modifica la legge fiscale generale per il recepimento della direttiva europea nota come CAD 6, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri e inviato al Parlamento spagnolo per l’elaborazione.

    Il testo convalidato dal Governo implica la soppressione pratica del segreto professionale dell’avvocato, che è protetto sia dalla Legge Organica della Magistratura (LOPJ) che dallo Statuto dell’Avvocato.

    Nonostante le scadenze siano ravvicinate, la Commissione Europea permette moratorie sullo scambio di informazioni di fronte alla crisi del coronavirus.

    Il Tesoro giustifica ora l’approvazione di un testo più tardivo rispetto al progetto di legge antifrode, in cui si afferma che “in una situazione di emergenza come quella causata dalla pandemia, è molto necessario avanzare in misure che rendano più equo il sistema fiscale e gli permettano di adempiere alla sua funzione redistributiva e di garantire lo Stato sociale”.

    Nel gennaio 2019, la professione forense è insorta in occasione della pubblicazione da parte del Tesoro di una breve bozza in cui si affermava che in questo regolamento avrebbe dovuto disciplinare il segreto professionale e che si riteneva che l’avvocato interno, detto “in house”, non avesse il segreto professionale.

    Questi obiettivi sono stati modulati nell’ultima bozza resa pubblica dal Tesoro nel luglio 2019, che si riferiva alle disposizioni della Legge generale delle imposte sul segreto professionale, che non regolamenta ma fornisce poca protezione, a differenza della LOPJ.


    Ebbene, il Tesoro ora dice che il regolamento al quale il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera “delimita chiaramente in quali circostanze può essere utilizzato il segreto professionale”.

    L’obiettivo è quello di evitare un uso ingiustificato e sproporzionato per aggirare l’obbligo di informazione”.

    Essa afferma quindi che “gli intermediari che progettano, commercializzano, organizzano o gestiscono l’attuazione di un meccanismo di pianificazione fiscale transfrontaliera non sono coperti dal segreto professionale.

    Né tantomeno gli intermediari che forniscono consulenza per procurare o facilitare l’attuazione”.

    Tra gli intermediari non viene fatta alcuna distinzione tra consulenti, avvocati, responsabili amministrativi o istituti finanziari, che sono tenuti a segnalare gli accordi transfrontalieri (transazioni, affari, schemi, accordi) effettuati in due Stati membri o in uno Stato membro e in uno Stato terzo.

    Pertanto, “il segreto professionale è limitato a quegli intermediari che forniscono una consulenza neutrale con l’unico obiettivo di valutare la conformità del meccanismo alla normativa applicabile, senza cercare o facilitare l’attuazione di tale pianificazione fiscale”.

    Verà rispettata solo la segretezza dei consulenti che forniscono consigli meno sofisticati o a basso valore aggiunto.

    Gli intermediari fiscali saranno obbligati a presentare una relazione se rilevano indizi di quella che chiamano pianificazione fiscale aggressiva.

    Tali indicazioni sono valutate nella Direttiva e comprendono, tra l’altro, la remunerazione dell’intermediario sulla base dei risparmi fiscali ottenuti attraverso la pianificazione; l’acquisizione di società in perdita a fini fiscali; o situazioni in cui i pagamenti effettuati sono spese deducibili per il pagatore, ma non sono tassati o sono tassati in misura limitata sul destinatario quando vi è un legame.

    L’obbligo di dichiarare una transazione non implica necessariamente che sia fraudolenta o evasiva, ma piuttosto che vi siano indicazioni di pianificazione fiscale.

    La dichiarazione non implica l’accettazione della sua legalità da parte dell’Agenzia delle Entrate (AEAT).

    L’AEAT si riserva inoltre il diritto di non rispondere e di utilizzare le informazioni quando lo ritiene opportuno.

    Un Regolamento svilupperà quali dati devono essere inclusi nella restituzione, anche se la Direttiva ne include già alcuni come l’identificazione delle parti; il riassunto dell’operazione; il valore o la data.

    Il TAA invierà i dati alla Commissione Europea, che li classificherà in un elenco accessibile agli Stati membri.

    La legge prevede un regime sanzionatorio in caso di mancata presentazione, presentazione imprecisa o incompleta. Si stabilisce una penale di 2.000 euro per ogni dato o insieme di dati omessi o inesatti con un minimo di 4.000 euro.

    Gli Stati membri erano tenuti ad adeguarsi alla norma entro il 31 dicembre e i consulenti devono comunicare le operazioni a partire dal 25 giugno 2018.

    La legge entrerà in vigore il 1° luglio 2020.

    Ancora prima di aver letto la bozza, José María Alonso, decano dell’Ordine degli Avvocati di Madrid (ICAM), si è lamentato dell’attacco al segreto professionale che diventa sempre più limitato”.

    Franco Leonardi

     

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