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    Aggiornamento BOE del 9 maggio 2020

    CAPITOLO II

    Flessibilizzazione delle misure sociali

    Articolo 7. Libertà di circolazione.

    1. Per quanto riguarda le disposizioni del presente Ordine, sarà possibile circolare all’interno della provincia, isola o unità territoriale di riferimento ai fini del processo di uscita, senza fatte salve le eccezioni che giustificano lo spostamento verso un’altra parte del territorio, per motivi di salute, di lavoro, professionali o aziendali, tornando al luogo di residenza della famiglia, assistenza e cura degli anziani, delle persone a carico o delle persone a carico con disabilità, forza maggiore o angoscia o altra natura analoga.

    2. In tutti i casi, devono essere rispettate le misure di sicurezza e di salute istituito dalle autorità sanitarie per la prevenzione di COVID-19, e, in particolare quelle relative al mantenimento di una distanza minima di sicurezza da, a meno di due metri, o, in mancanza, misure di protezione fisica alternative, di igiene delle mani e mascherina respiratoria. A tal fine, i gruppi dovrebbero essere di un massimo dieci persone, salvo il caso di conviventi.

    3. Nel caso delle unità territoriali di cui al paragrafo 15 dell’allegato, la mobilità interterritoriale è consentita tra comuni limitrofi di transito abituale per la realizzazione di attività socio-economiche.

    4. In conformità con le disposizioni dell’articolo 4 del Regio Decreto 514/2020, dell’8 maggio, le misure previste nella sezione precedente saranno applicate dal Presidenza della Comunità Autonoma, in qualità di rappresentante ordinario dello Stato nella territorio.

    Articolo 8. Veglia e sepoltura.


    1. Le veglie possono essere tenute in qualsiasi tipo di struttura, pubblica o con un limite massimo di quindici persone alla volta, in spazi aperti o dieci persone in spazi chiusi, che vivano insieme o meno.

    2. La partecipazione al seguito per la sepoltura o l’addio alla cremazione del defunto è limitato ad un massimo di quindici persone, compresi i familiari e, se del caso, il ministro della religione o una persona assimilata alle rispettive confessioni per la pratica dei riti funebri di addio del defunto.

    3. In ogni caso, devono essere rispettate le misure di salute e sicurezza istituito dalle autorità sanitarie per la prevenzione di COVID-19, riguardante mantenimento di una distanza di sicurezza minima di due metri, igiene delle mani e mascherina respiratoria.

    Articolo 9. Luoghi di culto.

    1. La presenza nei luoghi di culto è consentita a condizione che non più di un terzo della sua capacità e che le misure generali di salute e sicurezza stabilite dalle autorità sanitarie. Se la capacità massima non è chiaramente determinata, seguendo gli standard per il vostro calcolo:

    a) Posti a sedere individuali: una persona per posto a sedere, con la distanza minima di un metro deve essere comunque rispettata.

    b) Posti a panchina: una persona per metro lineare di panchina.

    c) Spazi senza posti a sedere: una persona per metro quadrato di area riservata per gli assistenti.

    d) Per questo calcolo, lo spazio riservato agli assistenti esclusi i corridoi, le lobby, il luogo della presidenza e i collegi, i cortili, se ce ne sono, i bagni. Una volta determinato il terzo della capacità disponibile, la distanza di sicurezza sarà mantenuta di almeno un metro tra le persone. La capacità massima deve essere pubblicata al posto divisibile dello spazio destinato al culto. L’esterno degli edifici e la via pubblica non possono essere utilizzati per la celebrazione di atti di culto.

    3. Fatte salve le raccomandazioni di ciascuna confessione in cui le condizioni per l’esercizio del culto specifico, con carattere generale, si dovranno osservare le seguenti raccomandazioni:

    a) Uso della maschera in generale.

    b) Prima di ogni riunione o celebrazione, si procede alla disinfezione degli spazi utilizzati o da utilizzare, e durante lo sviluppo della funzione si dovranno reiterare la disinfezione degli oggetti che vengono toccati più frequentemente.

    c) Devono essere prese disposizioni per l’entrata e l’uscita al fine di evitare raggruppamenti di persone negli accessi e nei dintorni dei luoghi di culto.

    d) I distributori di gel lubrificante idroalcolico sono messi a disposizione del pubblico o disinfettanti con attività virucida autorizzati e registrati dal Ministero della salute, in ogni caso all’ingresso del luogo di culto, che deve essere sempre in condizioni di utilizzo.

    e) L’uso di acqua benedetta non è consentito e le abluzioni rituali devono da fare a casa.

    f) La distribuzione dei partecipanti all’interno dei luoghi di culto è facilitata, segnalando, se necessario, i posti a sedere o le aree utilizzabili a seconda della capacità permessa in qualsiasi momento.

    g) Nei casi in cui gli assistenti sono collocati direttamente sul pavimento e prima di entrare nel luogo di culto, verranno utilizzati tappeti personali e metteranno le calzature nei luoghi stabiliti, insacchettate e separate.

    h) la durata delle riunioni o celebrazioni dovranno essere limitate al minor tempo possibile

    i) Durante lo svolgimento degli incontri o delle celebrazioni, sarà evitato:

    Contatto personale, mantenendo sempre una distanza di sicurezza.

    La distribuzione di qualsiasi tipo di oggetto, libri o opuscoli.

    Toccare o baciare oggetti di devozione o altri oggetti che di solito si maneggiano.

    4.º L’esecuzione dei cori.

    (continua…)

     

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