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    Lavoratori autonomi: assumere un familiare è possibile?

    Non solo è possibile ma è anche una realtà molto comune nelle  imprese familiari. La regola generale è che il familiare si registri nel Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Tuttavia, in presenza di adeguati presupposti, potrà iscriversi nel Régimen General (R.G.) come lavoratore dipendente. Vediamo a grandi linee di che si tratta.

    Familiari di primo e secondo grado

    Collaboratore autonomo

    Potranno registrarsi come “liberi professionisti collaboratori di un familiare” il  coniuge (o partner nelle coppie di fatto) del titolare dell’impresa, i parenti di primo grado (figli, genitori, suoceri) o di secondo grado (fratelli, nipoti, nonni, ecc). Sono requisiti indispensabili che il familiare conviva con il titolare dell’impresa, che la collaborazione lavorativa sia stabile e continuativa (non deve trattarsi di un semplice aiuto puntuale), che il familiare non sia già registrato nel Régimen General come dipendente e che abbia  più di 16 anni. La Seguridad Social offre un incentivo importante a questo tipo di collaborazioni consentendo al collaboratore autonomo di versare i contributi con una riduzione del 50% per i primi 18 mesi ed una riduzione del 25% per i successivi 6. Per quanto riguarda invece la relazione con il fisco (Hacienda), è abbastanza peculiare perché, pur appartenendo al RETA, questi lavoratori tributano come dipendenti. In pratica il collaboratore autonomo deve dichiarare il suo reddito come reddito da lavoro e non come attività economica e non deve effettuare tutte le dichiarazioni di un normale lavoratore autonomo (ad esempio trimestrali IVA -IGIC per le Canarie- o IRPF).

    Dipendente

    Un lavoratore autonomo può assumere un familiare come dipendente solo se quest’ultimo soddisfa tutti i requisiti previsti dalla Ley General de la Seguridad Social (art. 12). In particolare è necessario dimostrare la sussistenza di una relazione lavorativa a tutti gli effetti e l’assenza di convivenza e dipendenza economica tra il familiare assunto e l’autonomo titolare dell’impresa. L’onere probatorio di fronte all’Amministrazione Pubblica (S.S. e Hacienda) è a carico del titolare dell’impresa. Unica eccezione che consente la contrattazione di un familiare convivente come lavoratore dipendente è che si tratti di figli di età inferiore a 30 anni (o anche maggiori di 30 se a rischio di esclusione sociale, ad esempio perché  portatori di handicap fisici o mentali). Quali sono i vantaggi in questo caso? Se il contratto è a tempo indeterminato e sono rispettati gli ulteriori requisiti stabiliti dalla legge, il datore di lavoro può ottenere un rimborso pari al 100% dei contributi aziendali versati alla Seguridad Social durante i primi 12 mesi.

    Familiari di terzo grado

    Quando un lavoratore autonomo assume parenti di terzo grado (nipoti, zii, pronipoti, ecc.) sussiste una presunzione legale che debbano essere assunti come dipendenti. Se il lavoratore autonomo volesse assumerli come “collaboratori autonomi” dovrebbe dimostrare all’Amministrazione la sussistenza dei requisiti  della loro “autonomia”.


    Avvocato Elena Oldani

    Fonti:

    Ley 20/2007 – Estatuto del trabajo autónomo

    Ley 11/2013 – Medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creación de empleo

    Real Decreto legislativo 8/2015 .Ley General de la Seguridad Social

    Real Decreto-Ley 6/2016 – Medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

    Ley 6/2017  – Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo

    www.seg-social.es

    www.sepe.es

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