Il referendum si compone di sei quesiti: la maggior parte di questi coinvolge questioni di ordinamento giudiziario, di grande rilevanza sistematica, tradizionalmente discusse nell’opinione pubblica e nel dibattito politico, oltre che scientifico; due riguardano profili di disciplina più specifici in materia di processo penale e di contrasto alla corruzione.
1. Il primo quesito viene presentato come «riforma del CSM».
La disposizione interessata dal quesito fa parte della disciplina del procedimento per l’elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura e regola in particolare le modalità di presentazione delle candidature. La norma vigente richiede che l’aspirante candidato raccolga le adesioni di almeno 25 magistrati “presentatori”.
L’abrogazione della norma consentirebbe al singolo di presentare la propria candidatura senza ricercare preliminarmente il supporto di alcuno.
La finalità dichiarata del referendum è ridurre il peso delle correnti nella individuazione dei candidati e, in prospettiva, nell’operare del Consiglio dopo le elezioni.
2. Il secondo quesito concerne la «responsabilità diretta dei magistrati».
Le disposizioni in questione connotano la disciplina del risarcimento dei danni connessi all’esercizio dell’attività giudiziaria (l. 117/1988), configurando il divieto per il danneggiato di citare in giudizio il magistrato autore dell’atto che si assume lesivo. Le norme vigenti consentono al danneggiato di agire solo contro lo Stato, che, se soccombente, ha l’obbligo di esercitare un’azione di rivalsa contro il singolo magistrato, peraltro solo in presenza di determinati presupposti sostanziali (dolo o negligenza inescusabile) ed entro un limite quantitativo (metà di un’annualità di stipendio, salvi i casi di dolo dove la rivalsa è totale).
Il quesito mira ad abrogare le norme che in modo esplicito o implicito esprimono un divieto di responsabilità diretta del magistrato, così da delineare un sistema in cui all’azione contro lo Stato si affianca, quale strumento aggiuntivo, l’azione contro il singolo. Resterebbe invece intatto il presupposto soggettivo del dolo o della colpa grave quale limite per la domanda di risarcimento.
3. Il terzo quesito intende favorire una «equa valutazione dei magistrati».
Il corpo normativo di riferimento (d.lgs. 25/2006) regola la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Tra i principali compiti di questi ultimi, operanti a livello distrettuale, vi è la formulazione di pareri finalizzati alla valutazione di professionalità dei magistrati da parte del CSM; analogo compito è svolto dal Consiglio direttivo in relazione ai magistrati in servizio presso la Suprema Corte o la Procura Generale. Entrambi gli organi hanno composizione mista: accanto ai magistrati ne fanno parte esponenti dell’avvocatura e professori universitari (oltre che, a livello locale, un rappresentante dei giudici di pace).
Il quesito è ispirato dall’idea che aprire alla partecipazione di soggetti estranei all’ordine giudiziario possa incrementare il grado di oggettività dei giudizi sull’operato dei magistrati sulla base dei quali il CSM dovrà poi procedere alla valutazione di professionalità.
4. Il quarto quesito si propone la «separazione delle carriere dei magistrati».
L’abrogazione delle disposizioni menzionate eliminerebbe del tutto la possibilità per i magistrati di passare una o più volte dalla funzione giudicante a quella requirente (o viceversa) durante la propria vita professionale. Le ragioni a sostegno del referendum vengono ravvisate negli effetti deleteri in termini di equità e indipendenza che, secondo i promotori, deriverebbero dalla contiguità tra giudici e pubblici ministeri, finora consentita, tra l’altro, dalla perdurante possibilità di mutamento delle funzioni.
5. Il quinto quesito mira a porre «limiti agli abusi della custodia cautelare».
Esauriti i quesiti in materia di ordinamento giudiziario, il referendum coinvolge uno degli istituti della giustizia penale di maggiore impatto concreto, sia sul piano delle conseguenze per la libertà personale che per i suoi riflessi mediatici: le misure cautelari, in particolare quelle personali.
Sarebbe dunque eliminata la possibilità di motivare una misura con il solo pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, ipotesi in cui peraltro l’art. 274 lett. c) c.p.p., nella parte oggetto del referendum, già limita l’applicabilità della custodia cautelare, con condizioni ancor più stringenti per la custodia cautelare in carcere.
La norma vigente, nell’ottica dei promotori, finirebbe per costituire, nella prassi, una base giuridica idonea a giustificare quasi in automatico forme anche intense di restrizione della libertà personale, in assenza di un accertamento definitivo della responsabilità penale, non corrispondenti a una effettiva pericolosità del reo.
6. Il sesto quesito è intitolato «abolizione del decreto Severino».
I meccanismi del decreto Severino e in particolare l’automaticità della sospensione in caso di condanna non definitiva sono ritenuti dai promotori del referendum strumenti inefficaci quando non dannosi per i soggetti coinvolti, laddove l’accusa si rivelasse infondata, ritenendosi preferibile la valutazione discrezionale del giudice in ordine all’interdizione dai pubblici uffici. Del decreto viene chiesta l’abrogazione integrale.
Franco Leonardi
