La normativa relativa alla VV (Vivienda Vacacional) locazione di breve durata, continua ad oscillare tra i vari referenti competenti a legiferare in materia.
Il Real Decreto del 23 dicembre 2024 n.1312, aveva introdotto e regolato l’iscrizione della Vivienda Vacacional nel Registro della Proprietà per ottenere il numero di registro per tutti gli alloggi che pretendevano pubblicizzarsi attraverso le varie piattaforme digitali. (Registro Unico de arendamientos)
Il Tribunale Supremo, a seguito di un ricorso presentato dalla Comunidad Autonoma Valenciana, contro questa normativa statale con la quale si regolava appunto il procedimento del Registro Unico, in quanto si sovrappone ai registri autonomici (regionali) già esistenti rispetto all’iscrizione degli immobili destinati all’affitto turistico di breve durata, con la Sentenza n.620/2026 dello scorso mese di febbraio, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando unicamente quei precetti che si riferivano al Registro Unico di locazione (iscrizione nel Registro della Proprietà) però non ha accolto la richiesta di modifica delle norme che regolano lo “Sportello Unico” e l’obbligo di trasmissione dei dati delle piattaforme in linea e la trasmissione dei dati con fini statistici.
Nonostante il Real decreto del 2024, fosse stato emanato anche in forza dell’applicazione del Regolamento EU 2024/1028, il Tribunale Supremo ha evidenziato che in questo caso il Regolamento Europeo non prevede che il Registro dello stato membro debba essere Nazionale, e tantomeno incide nel regime di distribuzione delle competenze che esistono tra stato e regione.
Inoltre il Tribunale Supremo considera che, nella fattispecie regolata, non ci si trova di fronte ad un contratto di affitto e tantomeno carichi o limitazioni della proprietà affinché possano sorgere effetti nei confronti di terzi, solo si tratta di un procedimento necessario per poter offrire un servizio, che non ha le caratteristiche e tantomeno è idoneo all’iscrizione nel registro della proprietà.
In conclusione, tutti coloro che possiedono un bene immobile che esercita regolarmente/legalmente l’attività di VV (vivienda vacacional) non necessita più alcuna iscrizione nel registro della proprietà per pubblicizzarlo nelle varie piattaforme preposte, e questo a prescindere dalla normativa sul rilascio e verifica delle licenze che nelle isole Canarie si è rivelata essere davvero restrittiva ed in alcuni aspetti ancora non chiara ed esaustiva.
Civita Masone Avvocato
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