Alle Canarie i quattordicenni potranno andare a caccia accompagnati da un maggiorenne e ai 16 anni compiuti è consentito l’utilizzo delle armi per l’attività venatoria.
È quanto stabilito dalla legge sulla caccia che precisa che in ogni caso sia per i quattordicenni che per i sedicenni sarà necessaria la regolare licenza, conseguita se tutti i requisiti saranno soddisfatti.
Il minore che intende dedicarsi alla caccia avrà bisogno di autorizzazione scritta da parte della persona che lo rappresenta legalmente, generalmente un genitore, che sarà colui che lo accompagnerà durante le battute.
Obiettivo della legge è quello di regolare l’attività venatoria nelle sue diverse modalità in maniera univoca su tutto l’Arcipelago oltre che di promuovere, proteggere, conservare e sfruttare le risorse di caccia presenti, nel pieno rispetto dei diversi interessi che hanno a che fare con la conservazione e il miglioramento dell’ambiente.
Si considera la caccia come attività sportiva esercitata con uso di armi, attrezzi e altre modalità autorizzate per la ricerca, la predazione e l’appropriazione degli animali consentiti dalla legge, così come i mezzi di comunicazione che consentono ai cacciatori di interagire durante le fasi di battuta.
Riguardo alle prede, sono state istituite due categorie in base alle dimensioni degli animali, laddove per caccia grossa si intende quella di animali come mufloni e pecore e per caccia minore quella di animali come lepri, pernici, tortore, quaglie e piccoli animali selvatici.
Sarà consentito a un agente preposto dalle autorità di ritirare le armi a quei cacciatori che hanno commesso una infrazione, quale ad esempio la caccia in territori dove questa è severamente vietata, e di consegnare agli stessi una ricevuta riportante modello, marca, numero di matricola delle armi e luogo dove saranno depositate.
La riconsegna avverrà solo presentando tutta la documentazione richiesta necessaria per poter esercitare l’attività venatoria; il rifiuto da parte del cacciatore di consegnare le proprie armi, darà luogo a una denuncia penale e alla comparizione davanti a un tribunale designato.
Ogni cacciatore dovrà stipulare un contratto di assicurazione di responsabilità civile che copra le spese derivanti da eventuali danni procurati dall’esercizio dell’attività, anche in caso non vengano utilizzate armi da fuoco; tuttavia il cacciatore potrà sottoscrivere una ulteriore assicurazione volontaria affinché vengano garantite tutte le somme da risarcire in caso di necessità.
Nel solo caso del Parque Nacional del Teide, secondo il Plan Rector de Uso y Gestión, è stabilito che in determinate circostanze si possa utilizzare la caccia come strumento per controllare le popolazioni di specie introdotte.