Ad un contribuente che voleva sapere se la vendita di beni di seconda mano attraverso piattaforme on line (Amazon, Ebay, Milanuncios, Vibbo e via dicendo) fosse soggetta ad IVA o a qualsiasi altra imposizione fiscale, la Dirección General de Tributos, organismo direttamente dipendente da Hacienda, che ricordiamo essere l’equivalente del Ministero delle Finanze, ha risposto con una consultazione vincolante (n. V2170 del 22/08/2017).
La DGT ha precisato che le transazioni digitali differiscono dalle vendite “fisiche” nelle modalità ma non nella sostanza; pertanto, da un lato conferma l’esenzione dall’IVA se le operazioni sono effettuate tra privati, ossia non tra imprenditori o professionisti nell’esercizio della loro attività, e dall’altro evidenzia la totale applicabilità dell’ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales).
Il valore della suddetta imposta attualmente corrisponde al 4% del valore del bene e deve essere liquidata dal contribuente (in questo caso il soggetto passivo, ossia chi è tenuto al pagamento del tributo, è l’acquirente) attraverso il modello 600.
C’è di più. La DGT ha precisato anche che, a parte l’imposta che grava sull’atto di trasmissione in se stesso e che deve essere, come appena detto, liquidata dall’acquirente, bisogna considerare l’eventuale incremento o decremento di valore del bene venduto rispetto al venditore.
Questo significa che se, per esempio, la persona che vende l’oggetto di seconda mano ha venduto il bene ad un valore superiore a quello di acquisto, generando quindi una plusvalenza, dovrà segnalarlo nella sua dichiarazione dei redditi (il tasso applicabile può variare tra il 19% e il 23% a seconda del profitto).
Al fine di rendere effettiva l’applicazione dell’ITP, Hacienda, attraverso la AEAT (Agencia Tributaria), si sta attrezzando per monitorare questo tipo di transazioni attraverso l’imposizione alle piattaforme on line dell’obbligo di condividere le proprie basi di dati.
A chi utilizza con frequenza le piattaforme summenzionate, o più in generale il web come strumento di compravendita, si consiglia quindi di conservare i documenti relativi alla proprietà dei beni e tutta l’eventuale documentazione comprovante le transazioni effettuate al fine di poter dimostrare ad Hacienda, se necessario, che tali entrate non sono il risultato di lavoro in nero.
di Avv. Elena Oldani