Le molestie a scuola, ora note come bullismo, definizione derivante dalla terminologia anglosassone, sono sempre state presenti nelle relazioni tra i minori all’interno dei centri educativi, però oggi il problema è diventato molto più visibile e la società comincia ad interessarsene.
In ragione di questo ultimo aspetto, il bullismo non è più considerato come qualcosa di evitabile e quindi lontano dalle possibilità di intervento del sistema penale, visto che, benché non ne esista un legale inquadramento, il fenomeno può rientrare in alcuni dei reati previsti dal sistema penale spagnolo.
Il bullismo comprende infatti una serie di comportamenti generalmente permanenti e continui nel tempo, in grado di causare nelle vittime sentimenti di paura ed angoscia, oltre a situazione di umiliazione, degrado oltre che una serie di azioni che possono causare rotture nell’integrità morale e fisica del soggetto che lo subisce, la cui rilevanza criminale sarà considerata nell’articolo 173 del Codice Penale come un reato contro l’integrità morale, in concorso con le corrispondenti tipologie penali legate ad episodi continuativi di lesioni, minacce o coercizione.
Pertanto le sentenze della Corte Suprema 294/2003 del 16 di aprile e 213/2005 del 22 di febbraio, richiedono come elementi che costituiscono il concetto di attentato alla integrità morale, un atto vessatorio chiaro ed inequivocabile ai danni di un soggetto passivo, la vittima, che comporti in questa una sofferenza fisica o psicologia ed un comportamento degradante o umiliante, con particolare attenzione all’impatto sulla dignità della vittima, tutte situazioni che concorrono alla gravità delle azioni esercitate.
Come è noto, il bullismo può avere diverse varianti che possono interagire tra di loro; la molestia verbale è la più comune e solitamente si compone di una successione abituale di insulti, soprannomi sprezzanti e diffusione di voci malevoli riguardo alla vittima, al fine di ottenerne l’isolamento sociale o la paura attraverso varie minacce e forme di ricatto che sono definite molestie psicologiche; analogamente possono verificarsi vere e proprie aggressioni dirette o indirette.
È da sottolineare il fatto che le molestie scolastiche si stanno ora diffondendo attraverso i network, fenomeno noto come cyber bullismo, dal momento che internet e l’utilizzo degli smartphone hanno aumentato la possibilità di attacchi fino a casi estremi di anonimato, grazie alla possibilità di muoversi su social network come Facebook o Twitter e su sistemi di messaggistica istantanea come Whatsapp, Line o Telegram, come utenti fittizi.
Ma l’importante è sapere che questi episodi non rimangono impuniti e che la legge, come sottolineato all’inizio, possiede i meccanismi per sanzionare i responsabili di molestie o di bullismo.
Infatti se l’autore è condannato dal sopracitato articolo 173 del Codice Penale, la pena prevista è quella della reclusione, che varia da 6 mesi a 2 anni di carcere, purché l’autore sia maggiorenne.
Se l’autore è invece minorenne o in ogni caso al di sotto dei 14 anni di età, verrebbero applicate le misure previste dalla Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Minor, che potrebbero includere l’internamento del minore stesso in apposite strutture.
Ciò che è molto importante è demarcare le molestie scolari da incidenti violenti, isolati o occasionali tra gli studenti, tenendo presente che per molestie scolari si intendono azioni protratte nel tempo che generano una relazione gerarchica di dominio ovvero di sottomissione tra la vittima e il suo persecutore, azioni che per la loro natura non possono essere ricondotte ad episodi isolati.
Infine, ma non per questo meno degno di nota, occorre sottolineare, oltre alla responsabilità civile cui devono far fronte gli stalker, o i loro genitori in caso di soggetti minorenni, che l’istituzione scolastica ha il dovere di rilevare queste situazioni ed intervenire in modo efficace, con tolleranza zero nei confronti degli autori delle molestie ed evitando, nel contempo, scenari che implicherebbero una maggiore vittimizzazione dei soggetti colpiti.
I responsabili delle scuole hanno l’obbligo di agire e di farlo con i mezzi appropriati al fine di garantire l’efficacia e la conformità con le procedure, o protocolli, specificatamente forniti a tale scopo.
di Optimus Abogados