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    I requisiti legali del drone per poter volare (terza parte)

    (Photo by Brendon Thorne/Getty Images)

    In tema di requisiti, non solo gli utilizzatori ma gli stessi droni per poter volare devono rispondere a determinate specifiche, come la presenza di una placca sulla quale sono indicati il numero di serie, il nome specifico del velivolo, il nome della società, ove esistente, che opera con quel tipo di velivolo.

    Questa caratteristica è obbligatoria per tutti i droni senza eccezione, deve essere facilmente leggibile a occhio nudo e la sua apposizione sulla struttura del velivolo è a cura dell’operatore.

    Nel caso di apparecchi di peso superiore ai 25 kg al decollo, occorre l’iscrizione al Registro de Matrícula de Aeronaves di AESA e disporre del certificato di aereo-navigabilità; i velivoli sotto a questo peso non necessitano delle suddette documentazioni.

    La differenza di peso dei velivoli comporta evidentemente l’osservanza di regole differenti; nel caso dei droni superiori a 25 kg di peso, il volo deve essere a vista del pilota che ne controlla le evoluzioni da remoto, non superiore quindi ai 500 metri, e ad un’altitudine non superiore ai 120 metri.

    I droni inferiori ai 2kg di peso potranno invece volare anche al di fuori della vista del pilota ma, ovviamente, entro la portata della trasmissione radio della stazione di controllo; l’altitudine dovrà anche in questo caso non superare i 120 metri e sarà necessaria una comunicazione di avviso ai Servicios de Información Aeronáutica a favore di altri utenti dello spazio aereo occupato.

    Un altro punto fondamentale per coloro che intendono utilizzare i droni, riguarda il centro di formazione cui richiedere il certificato base o avanzato per pilota di droni.

    Nel paragrafo 5 dell’articolo 50 della legge 18/2014, punto “c”, si precisa che l’ente che può emettere un certificato base o avanzato di pilota dovrà essere un’organizzazione di formazione approvata secondo le norme dell’allegato VII del Regolamento UE n.117/2011 della Commissione del 2 novembre 2011, norme che stabiliscono i requisiti tecnici e le procedure amministrative in materia di personale di volo di aviazione civile.


    Affinché i centri formativi possano ottenere il riconoscimento, devono ottenere da AESA una approvazione come organizzazione di formazione ATO (approved training organisation) conforme al regolamento della Commissione Europea.

    A sua volta la AESA fornirà regolare approvazione se il centro prevede almeno un corso relativo alle licenze contemplate dal regolamento europeo (sia essa di pilota di aliante che di mongolfiera) e non è accettata la sola presenza di un corso formativo per pilota a controllo remoto poiché la figura non è ancora contemplata.

    In buona sostanza solo i centri ATO approvati da AESA possono impartire i corsi per pilotare i droni e quindi rilasciare un certificato base o avanzato.

    L’assicurazione è infine un altro requisito importante, necessario soprattutto per coloro che svolgono un lavoro con i droni e che necessariamente hanno responsabilità civile verso terzi.

    Il limite della copertura assicurativa dipende dalla massa massima al decollo del velivolo e la compagnia assicurativa deve essere autorizzata dalla Direzione Generale delle Assicurazioni nel settore della responsabilità veicoli aerei.

    di Ilaria Vitali

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