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    Accordo globale trasparenza tributaria

    Accordo globale trasparenza tributaria

    di Avvocato Civita Masone

    L’accordo Multilaterale tra Autorità competenti dello scambio AUTOMATICO di informazioni di Conti Finanziari, fu sottoscritto nel 2014 da 51 paesi nel mondo, finalizzato al raggiungimento della trasparenza finanziaria; con lo scopo di sradicare il prosperare dei Paradisi Fiscali, e conforme a quanto disposto nell’Accordo Multilaterale di Assistenza Amministrativa mutua in MATERIA FISCALE sottoscritto a Strasburgo nel 1988.

    In sintonia con l’articolo 28 dell’Accordo Multilaterale questo sarà di applicazione e quindi entrerà in vigore a partire del 2017 in alcuni paesi e nel 2018 in altri, ciò nonostante lo stesso articolo n. 28 prevede una anticipazione di questo termine ove vi fosse accordo tra gli Stati in questo senso mediante la firma di una dichiarazione unilaterale. Tra gli stati interessati alla anticipazione dell’applicazione di questo accordo per la Trasparenza Tributaria Globale, troviamo anche la Spagna, che si è impegnata ad iniziare lo scambio di informazione tributaria AUTOMATICA nel mese di settembre 2017, con riferimento all’informazione fiscale relativa all’anno tributario 2016.

    L’accordo ha per oggetto promuovere la cooperazione internazionale in materia tributaria mediante lo scambio d’informazione relativa alle imposte dirette e che possono essere di interesse per la determinazione, liquidazione, recupero, incasso ed esecuzione di reclamazioni tributarie o investigazioni o giudizi dei casi in materia tributaria e quindi:

    a) Imposte sui redditi, b) Imposte sul patrimonio, c) Imposte Successioni e Donazioni,

    Il principio generale di questa Obbligazione da parte dell’autorità competente è il “REQUERIMIENTO“ di un paese all‘altro, ovviamente con la modalità e requisiti previsti nell’accordo e nel rispetto delle norme di confidenzialità e protezione dei dati;  e tale richiesta come evidenziato nell’articolo 5 comma 4 dell’Accordo, riguarda anche le informazioni in possesso di banche o altre istituzioni finanziarie, ed anche di informazioni relative alla proprietà di Società, fedecommesso, fondazioni.

    Anche se il presente accordo non impone alle parti contrattanti l’obbligo di ottenere informazione sulle società quotate in borsa o su piani di investimento collettivo pubblico, salvo che questa informazione si possa ottenere senza occasionare difficoltà sproporzionate, è comunque previsto che ogni paese adotti le normative corrispondenti per l’applicazione del presente accordo.


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