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    La Seguridad Social copre gli incidenti stradali?

    La Seguridad Social copre gli incidenti stradali?Tutti, in qualità di conducenti, passeggeri o pedoni, rischiamo di essere vittime di un incidente stradale con conseguenze, in termini di danni fisici e relative spese sanitarie, anche gravi.

    In uno Stato che offre un’assistenza sanitaria universale e gratuita siamo automaticamente portati a pensare che la Seguridad Social copra senza limiti anche questi inconvenienti.

    Purtroppo non è così.

    In realtà, in caso di incidenti stradali ad assumersi le spese per l’assistenza ai feriti sono, a seconda delle circostanze, le compagnie assicurative o il consorcio de compensación de seguros.

    Quindi, benché il sistema sanitario pubblico eroghi l’assistenza medica necessaria al malcapitato di turno, sarà indispensabile una buona copertura assicurativa per non dover poi far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle fatture.

    L’elemento determinante per sapere chi è il responsabile delle spese mediche è la colpa, condizione che indicherà quale compagnia assicuratrice si farà carico di pagare le fatture relative al primo soccorso, all’eventuale ricovero in ospedale e/o all’eventuale riabilitazione.

    Questo criterio ovviamente si basa sul presupposto che ogni veicolo in circolazione sia provvisto di un’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria (che copre i danni a terzi).

    Pertanto, le spese mediche del conducente non colpevole e dei suoi eventuali passeggeri saranno integralmente coperte dall’assicurazione del veicolo responsabile del sinistro.

    Le spese mediche degli occupanti del veicolo responsabile saranno anche loro integralmente coperte dall’assicurazione di detto veicolo in quanto terzi e pertanto inclusi nel pacchetto della responsabilità civile obbligatoria.


    La Seguridad Social copre gli incidenti stradali? Le spese mediche del conducente responsabile, invece, saranno coperte dalla sua stessa assicurazione solo se nella polizza è inclusa la voce “seguro del conductor” e nei limiti in essa indicati.

    Tale copertura, che va contrattata specificamente, contiene tre garanzie fondamentali: l’indennizzo per il decesso del conducente assicurato, l’indennizzo per l’eventuale invalidità permanente, totale o parziale, e l’indennizzo per le spese sanitarie.

    Il limite economico delle compagnie è solitamente compreso tra i 3.000 e i 60.000 euro e copre il 100% delle spese presso i centri sanitari convenzionati con l’assicuratore, cioè centri medici pubblici o privati aderenti alla convenzione di assistenza sanitaria Unespa (Unión española de entidades eseguradoras y reaseguradoras). Generalmente la copertura assicurativa prevede anche un limite temporale di un anno, prorogabile a tre nel caso di riabilitazioni più lunghe e complesse.

    Va precisato che questo tipo di copertura si applica anche in caso di sinistro senza contrario, cioè in cui non sia coinvolto un altro conducente (pensiamo ad esempio al guidatore che si distrae e va a sbattere da solo contro un muro).

    Cosa succede, invece, se il danno è causato da veicoli sconosciuti, non assicurati o rubati?

    In questo caso, ove evidentemente non si può avanzare nessuna pretesa assicurativa, sarà il summenzionato consorcio de compensación de seguros a farsene carico.

    Infine, è bene sapere che gli incidente stradali non sono le uniche eccezioni all’attuale sistema di assistenza in ambito sanitario.

    Per esempio in caso di incidente sul posto di lavoro o in itinere, cioè recandosi sul posto di lavoro, sarà chiamata in causa la Mutua scelta dall’impresa o dal libero professionista. 

    In caso di incidente praticando attività sportive professionali o semi-professionali verrà attivata l’assicurazione della relativa federazione alla quale appartiene lo sportivo.

    O ancora, pur non essendo professionisti, laddove si pratichino sport ad alto rischio (ad esempio sci o alpinismo) il costo dell’eventuale salvataggio sarà a carico del privato se non dispone di una specifica assicurazione.

    Avv. Elena Oldani

    Fonti

    • ïLey 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
    • ïReal Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
    • ïReal Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
    • ïLey 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro
    • ïwww.unespa.es

     

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