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    La sessione plenaria del Congresso approva definitivamente la legge sull’eutanasia in Spagna

    Questa pratica può essere effettuata su pazienti che si trovano in un contesto di “sofferenza cronica o malattia grave e incurabile”.

    Il Congresso dei Deputati al completo ha approvato giovedì 18 marzo 2021, con 198 voti a favore, 142 contrari e due astensioni, gli emendamenti concordati la scorsa settimana nella Commissione Giustizia del Senato alla legge che regola l’eutanasia.

    La norma, che deve anche essere votata nel suo insieme, entrerà in vigore tre mesi dopo essere stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE), stabilisce che questa pratica può essere effettuata in Spagna ai pazienti che lo richiedono e che si trovano in un contesto di “sofferenza grave, cronica e invalidante o malattia grave e incurabile, causando sofferenze intollerabili”.

    Questo richiedente deve avere la nazionalità spagnola o la residenza legale o un certificato di censo che dimostri un periodo di residenza nel territorio spagnolo per più di 12 mesi; essere maggiorenne e “essere capace e cosciente al momento della domanda”.

    Per quanto riguarda il processo, la legge indica che, se il paziente è cosciente, deve richiedere l’eutanasia due volte per iscritto (o con un altro mezzo che lasci una traccia se non è in grado di scrivere) in due documenti separati da 15 giorni, chiarendo che non è “il risultato di alcuna pressione esterna”.

    Dopo la prima richiesta, il medico responsabile informerà il paziente sulla sua diagnosi, le possibilità terapeutiche e i risultati attesi, così come le possibili cure palliative, assicurandosi che comprenda le informazioni fornite”.

    Dopo questo, il paziente deve confermare la sua intenzione.


    Anche così, dopo la seconda richiesta ci deve essere un nuovo incontro tra i due.

    Sarà questo medico che autorizzerà il processo, prima, bisogna chiedere il parere di un medico formato nel “campo delle patologie di cui soffre il paziente” ma che non deve essere della “stessa squadra del medico”.

    Inoltre, il comitato regionale di valutazione (la cui formazione è anche specificata nella regola) deve scegliere due esperti (uno dei quali deve essere un avvocato) per valutare il caso.

    Entrambi gli esperti devono essere d’accordo sulla loro decisione, altrimenti sarà il plenum della commissione a prendere la decisione.

    Allo stesso modo, questo testo include che gli operatori sanitari direttamente coinvolti in questa disposizione “possono esercitare il loro diritto all’obiezione di coscienza”, obiezione che “deve essere espressa in anticipo e per iscritto”.

    Bina Bianchini

     

     

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