Condizioni per la riapertura al pubblico delle terrazze degli alberghi e dei ristoranti
Articolo 15. Riapertura delle terrazze all’aperto degli esercizi alberghieri e di ristorazione
1. La riapertura al pubblico delle terrazze all’aperto degli esercizi alberghieri e di ristorazione può essere effettuata, limitatamente al 50% dei tavoli consentiti nell’anno immediatamente precedente sulla base della corrispondente licenza comunale.
In ogni caso, si deve garantire che venga mantenuta una distanza fisica adeguata di almeno due metri tra i tavoli o, se del caso, gruppi di tavoli.
Ai fini del presente ordine, per terrazza all’aperto si intende qualsiasi spazio non coperto o qualsiasi spazio che, essendo coperto, sia circondato lateralmente da un massimo di due pareti o rivestimenti.
2. Nel caso in cui la struttura alberghiera e di ristorazione ottenga dal Comune l’autorizzazione ad aumentare la superficie destinata alla terrazza all’aperto, il numero di tavoli previsto nella sezione precedente potrà essere aumentato, rispettando, in ogni caso, il rapporto del 50% tra tavoli e superficie disponibile ed effettuando un aumento proporzionale dello spazio pedonale sullo stesso tratto di strada pubblica della terrazza.
3. L’occupazione massima è di dieci persone per tavolo o gruppo di tavoli.
Il tavolo o il gruppo di tavoli utilizzati a tale scopo devono essere conformi al numero di persone, consentendo il rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale.
Articolo 16. Misure di igiene e/o prevenzione nella fornitura di servizi sulle terrazze.
Nella fornitura di servizi sulle terrazze degli esercizi alberghieri e di ristorazione devono essere attuate le seguenti misure di igiene e/o prevenzione
a) Pulizia e disinfezione delle attrezzature per la terrazza, in particolare tavoli, sedie e qualsiasi altra superficie di contatto tra un cliente e l’altro.
b) La priorità è data all’uso di biancheria da tavola usa e getta.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si dovrebbe evitare l’uso della stessa biancheria da tavola o tovagliette con clienti diversi, scegliendo materiali e soluzioni che ne facilitino il cambio tra i servizi e il lavaggio meccanico in cicli di lavaggio tra i 60 e i 90 gradi centigradi.
c) I distributori di gel idroalcolici o disinfettanti ad attività virucida autorizzati e registrati dal Ministero della Salute sono messi a disposizione del pubblico, in ogni caso all’ingresso dello stabilimento o del locale, e devono essere sempre in condizioni d’uso.
d) Si deve evitare l’uso di menu cartacei di uso comune, optando per l’uso di dispositivi elettronici propri, lavagne, poster o altri mezzi simili.
e) Gli elementi di servizio ausiliari, come stoviglie, bicchieri, posate o tovaglie, tra gli altri, devono essere conservati in aree chiuse e, se ciò non è possibile, lontano dalle zone di passaggio dei clienti e dei lavoratori.
f) I prodotti self-service come portatovaglioli, stuzzicadenti, ampolle, oliere e altri utensili simili saranno eliminati, dando priorità ai prodotti mono dose e monouso o al loro servizio in altri formati su richiesta del cliente.
g) L’uso dei servizi igienici da parte dei clienti deve essere conforme alle disposizioni dell’articolo 6.5.