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    BOE-BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO-1 maggio 2020

    Articolo 1.

    Lo scopo di questo ordine è di stabilire le condizioni alle quali le persone di 14 anni e più possono svolgere attività fisica non professionale all’aria aperta durante il periodo dello stato di allerta.

    Articolo 2. Spostamenti consentiti per la pratica dell’attività fisica.

    Le persone di età superiore ai 14 anni sono autorizzate a circolare per le strade o negli spazi ad uso pubblico per praticare le attività fisiche consentite dal presente decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 7.1, lettere e), g) e h), del Regio Decreto 463/2020, del 14 marzo, che dichiara lo stato di allarme per la gestione della situazione di crisi sanitaria causata da COVID-19.

    2. Ai fini delle disposizioni del presente ordine, è consentita la pratica non professionale di qualsiasi sport individuale che non richieda il contatto con terzi, così come le passeggiate.

    Tali attività possono essere svolte una volta al giorno e durante le fasce orarie previste dall’articolo 5.


    3. Durante le passeggiate sarà possibile uscire accompagnati da una sola persona. Tuttavia, le persone che hanno necessariamente bisogno di essere accompagnate possono anche essere accompagnate da un accompagnatore a carico o abituale.

    La pratica non professionale di qualsiasi sport individuale che non richieda il contatto può essere effettuata solo su base individuale. Tuttavia, le persone che, per necessità, devono essere accompagnate possono essere accompagnate da una persona residente, da un collaboratore domestico a carico o da un custode abituale.

    4. Le passeggiate devono essere effettuate ad una distanza non superiore ad un chilometro da casa. Tale limitazione non è applicabile alla pratica non professionale di qualsiasi sport individuale, essendo consentita all’interno del comune in cui la persona risiede.

    5. L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere utilizzata da persone che presentano sintomi o sono in isolamento domiciliare a causa di una diagnosi di COVID-19, o che sono in quarantena domiciliare perché hanno avuto contatti con una persona con sintomi o con una diagnosi di COVID-19. Allo stesso modo, i residenti dei centri socio-sanitari per anziani non possono avvalersi di questa autorizzazione.

    6. I viaggi di cui al presente articolo si intendono fatti salvi quelli generalmente consentiti dall’articolo 7 del Regio Decreto 463/2020, del 14 marzo, nonché dal Decreto SND/370/2020, del 25 aprile, sulle condizioni in cui i bambini devono viaggiare durante la crisi sanitaria causata dalla COVID-19, e questi possono essere cumulativi.

    Articolo 3. Requisiti per evitare il contagio.

    1. Durante l’esercizio delle attività fisiche autorizzate dal presente ordine, deve essere mantenuta con i terzi una distanza interpersonale di almeno due metri.

    2. Devono essere evitati gli spazi affollati e i luoghi in cui possono esistere agglomerati.

    3. Per quanto possibile, l’attività fisica consentita da questo ordine deve essere svolta in modo continuo, evitando inutili soste su strade o spazi pubblici. Quando, a causa delle condizioni fisiche della persona che svolge l’attività, è necessario fermarsi sulle strade o negli spazi pubblici, l’attività deve essere svolta per il tempo strettamente necessario.

    4. Le misure di prevenzione e di igiene contro COVID-19 indicate dalle autorità sanitarie devono essere rispettate.

    5. Al fine di mantenere una distanza di sicurezza, le autorità locali facilitano la distribuzione dello spazio pubblico a favore di escursionisti e ciclisti, in questo ordine di priorità.

    Articolo 4. Luoghi consentiti.

    È possibile circolare su qualsiasi strada o spazio ad uso pubblico, compresi gli spazi naturali e le aree verdi autorizzate, a condizione che siano rispettati i limiti stabiliti in quest’ordine.

    2. Non sarà consentito l’accesso ad impianti sportivi chiusi per la pratica delle attività previste nel presente ordine.

    3. Non è consentito l’utilizzo di veicoli a motore o di mezzi di trasporto pubblico per circolare su strade o spazi pubblici al fine di praticare l’attività fisica prevista nell’ordine.

    Articolo 5. Fessure temporali.

    Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono previste le seguenti bande orarie:

    a) La pratica di sport individuali e passeggiate può avvenire solo tra le 6:00 e le 10:00 e tra le 20:00 e le 23:00.

    b) Le persone che hanno bisogno di essere accompagnate all’aperto per motivi di necessità e le persone di età superiore ai 70 anni possono praticare sport individuali e camminare tra le 10.00 e le 12.00 e tra le 19.00 e le 20.00. Le persone di età superiore ai 70 anni possono uscire con un partner di età compresa tra i 14 e i 70 anni.

    2. Le fasce orarie previste dal presente articolo non si applicano ai comuni e agli enti di estensione territoriale inferiore a quella del comune che amministrano centri abitati separati con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, dove l’esercizio delle attività consentite dal presente ordine può essere effettuato tra le ore 6:00 e le ore 23:00.

    3. Eccezionalmente, queste fasce orarie non possono essere applicate nei casi in cui, per ragioni mediche debitamente accreditate, si raccomanda di praticare attività fisica al di fuori delle fasce orarie stabilite, nonché per giustificati motivi di conciliazione di chi accompagna anziani, minori o disabili.

    Un’unica disposizione aggiuntiva. Misure relative ai centri sociali residenziali o ad altri servizi residenziali simili.

    Le Comunità Autonome, rispettando in ogni caso quanto disciplinato nel presente ordinamento, possono, nell’esercizio dei loro poteri, adottare le misure necessarie per adeguare l’applicazione delle disposizioni della stessa, in relazione a persone che risiedono in centri sociali a carattere residenziale o altri servizi residenziali analoghi.

    Prima disposizione finale. Modifica dell’ordinanza SND/370/2020, del 25 aprile, sulle condizioni in cui i bambini devono viaggiare durante la crisi sanitaria causata dalla COVID-19.

    L’articolo 2.1 del decreto SND/370/2020 del 25 aprile, relativo alle condizioni di viaggio dei bambini durante la crisi sanitaria causata dalla COVID-19, è modificato come segue

    “1. I bambini e un adulto responsabile sono abilitati a muoversi su strade o spazi pubblici, in conformità con le disposizioni dell’articolo 7. 1, lettere e), g) e h), del Regio Decreto 463/2020, del 14 marzo, che dichiara lo stato di allarme per la gestione della situazione di crisi sanitaria causata dalla COVID-19, per quanto riguarda la circolazione consentita per motivi di assistenza e cura dei minori, situazioni di necessità e qualsiasi altra attività di natura analoga, purché siano rispettati i requisiti stabiliti nel presente ordinamento per evitare il contagio.

    Tale circolazione è limitata a una sola passeggiata giornaliera, della durata massima di un’ora e a non più di un chilometro dal domicilio del minore, tra le ore 12:00 e le 19:00″.

    Seconda disposizione finale. Sistema di ricorso.

    Contro tale ordinanza può essere presentato ricorso amministrativo entro due mesi dal giorno successivo alla sua pubblicazione dinanzi alla Camera Amministrativa della Corte di Cassazione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12 della legge 29/1998, del 13 luglio, che disciplina la competenza amministrativa.

    Terza disposizione finale. Effetti e validità.

    La presente ordinanza avrà pieno effetto a partire dalle ore 00:00 del 2 maggio 2020 e rimarrà in vigore per tutto il periodo di validità dello stato di allerta e delle eventuali proroghe.

    Madrid, 30 aprile 2020 – Il Ministro della Salute, Salvador Illa Roca.

     

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