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    Cancellazione del volo per sciopero: che fare?

    Cancellazioni volo, ritardi e bagagli, ecco cosa occorre sapere

    A chi non è capitato, viaggiando, di incappare nella drammatica cancellazione del proprio volo per sciopero del personale della compagnia aerea?

    E se una volta questi eventi, benché causa di notevoli disagi, erano sporadici, oggi si presentano con una certa regolarità.

    Il 25 e il 26 luglio i sindacati degli equipaggi della Ryanair, per dirne una, hanno convocato uno sciopero di 48 ore in Spagna, Portogallo, Italia e Belgio, giusto in un periodo di forte traffico aereo per le tradizionali vacanze estive.

    Si stima che un evento di questa portata nei paesi coinvolti dallo sciopero possa interessare qualcosa come 230.000 passeggeri, stando ai dati diffusi dalla OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios.

    Agli scioperi del personale di cabina si sommeranno, nel caso di Ryanair, quelli dei piloti e nel contempo arrivano notizie dai sindacati di AirItaly, Airfrance e Iberia riguardo all’aeroporto El Prat di Barcellona di possibili scioperi nel corso dell’estate che riguarderanno anche il personale di AENA.

    Insomma, un’estate in subbuglio per tutti i vacanzieri che utilizzeranno i voli di queste compagnie e che, per alcuni di essi, sono già una realtà.

    Se questi scioperi finiranno concretamente per incidere sulle vacanze dei viaggiatori spagnoli, le compagnie aeree hanno una serie di obblighi da assolvere, così come stabilisce il regolamento CE 261/2014 sui diritti dei passeggeri del Parlamento Europeo, che racchiude una serie di misure da rispettare in caso di sciopero o altri eventi che annullano i voli.


    Molti viaggiatori non sono a conoscenza di questo regolamento e quindi non reclamano i propri diritti nel momento in cui subiscono ritardi o cancellazioni, un fenomeno che, secondo gli studi di settore, lascia nelle casse delle compagnie aeree qualcosa come 500 milioni all’anno, cifra riferita anche alla perdita dei bagagli, altra nota dolente per il passeggero.

    Le compagnie aeree hanno l’obbligo giuridico di assistere e risarcire i propri passeggeri in caso delle seguenti situazioni:

    • OVERBOOKING: situazione che si presenta quando i posti venduti superano la capacità dell’aeromobile, situazione per altro consentita dalla legge. Tuttavia la compagnia aerea è obbligata a raggiungere degli accordi con i passeggeri affinché questi rinuncino volontariamente ai loro posti. Se le dimissioni volontarie non avvengono o il volume delle deroghe richieste non si verifica, la compagnia aerea può negare l’imbarco, offrendo però una serie di indennizzi che possono essere somme variabili di denaro quantificate in rapporto alla distanza della destinazione e al fatto che questa sia UE o extra UE. Ad esempio, se la distanza in km all’interno della Comunità Europea è compresa nei 1500 km si ha diritto a un risarcimento pari a 250 euro, analogo per paesi extra UE; da 1500 a 3500 km è pari a 400 euro ma se supera i 3500 km si riceveranno 400 euro se all’interno della Comunità Europea e 600 se al di fuori. La compagnia aerea è tenuta a consegnare tutta la documentazione e modulistica di compensazione in caso di overbooking.
    • RITARDO O PERDITA DEL BAGAGLIO: nel caso in cui giunti alla destinazione finale il bagaglio non venga regolarmente consegnato entro 2/3 giorni dalla data di atterraggio, il passeggero ha diritto al rimborso delle spese che questo spiacevole inconveniente ha procurato, come l’acquisto di nuovi vestiti, articoli da toeletta, etc. Il passeggero, al fine di ottenere l’indennizzo, dovrà conservare tutte le fatture e gli scontrini di acquisto da allegare al modulo di reclamo (PIR) da presentare al banco di consegna bagagli dell’aeroporto fino a 21 giorni dopo la consegna dei bagagli da parte della compagnia aerea. Se invece il bagaglio sfortunatamente risulta perso, il passeggero ha diritto a un risarcimento pari a 1.131 euro (da intendersi a passeggero e non a bagaglio) a meno che, prima della fatturazione, non venga effettuata una speciale dichiarazione del valore del contenuto del bagaglio che ne dimostri un importo maggiore. In caso il bagaglio risultasse invece danneggiato, il passeggero ha diritto entro i 7 giorni successivi al ritiro dello stesso a fare reclamo; occorre a tal proposito conservare la ricevuta del ritiro e considerare che in queste situazioni la casistica è molto ampia e diversificata, tanto che ogni caso è da valutare di volta in volta.
    • DIRITTI DEI PASSEGGERI CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE: il Regolamento CE 1107/2006 del Parlamento Europeo e il suo Consiglio contempla che in tutti gli aeroporti europei siano presenti servizi di attenzione a passeggeri con mobilità ridotta, servizi che non comportano alcun costo per questi ultimi e che possono essere richiesti attraverso le stesse compagnie aeree. A tal proposito i passeggeri interessati a usufruire dei servizi appositi, devono specificarlo in fase di prenotazione del volo.
    • DIRITTI DELLE PASSEGGERE IN GRAVIDANZA: le compagnie aeree generalmente raccomandano a donne che hanno superato le 32 settimane di gestazione di non volare, tuttavia è possibile per queste prenotare un volo presentando un certificato medico, che alcune compagnie richiedono al momento dell’imbarco, o firmando un documento di manleva che di fatto esonera la compagnia dalla responsabilità di qualsiasi evento possa accadere durante il volo.
    • RITARDO DEL VOLO: uno dei contrattempi indubbiamente più frequenti e per i quali solo in pochi conoscono realmente come comportarsi per far valere i propri diritti. Esistono due condizioni in caso di ritardo del volo che determinano azioni differenti: il ritardo inferiore alle 2 ore e quello superiore alle 5 ore. Nel primo caso la compagnia aerea è obbligata a informare il passeggero dei suoi diritti e dell’assistenza e dei risarcimenti di cui può godere. Normalmente essa distribuisce a tutti i passeggeri coinvolti un’informativa scritta che, in caso non venga consegnata, ognuno ha il diritto di richiedere seduta stante. Il vero rimborso scatta nel secondo caso, ovvero per voli con ritardo superiore alle 5 ore e qualora il passeggero decida di rinunciare al volo perché, per esempio, il motivo del viaggio è legato a una riunione di lavoro. Il rimborso in questo caso è del totale del costo del biglietto, anche in caso il ritardo si verifichi al ritorno del viaggio; la somma deve essere corrisposta entro i 7 giorni successivi all’evento, in forma cash, bonifico bancario, travel cheques o scontistica sui voli successivi. Se il ritardo è di 2 ore o più e la tratta è inferiore ai 1500 km, i passeggeri hanno diritto di usufruire di pasti e bevande offerte dalla compagnia aerea per tutto il tempo in cui dovranno attendere l’imbarco, così come saranno gratuite eventuali telefonate si dovessero rendere necessarie. Nel caso la partenza sia prevista il giorno successivo a quella originariamente schedulata, i passeggeri hanno diritto a una sistemazione in hotel gratuita e ai trasporti necessari per raggiungere hotel e aeroporto. La direttiva 261/2004 non contempla il diritto al rimborso in caso di ritardi, ma il Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso diverse sentenze relative a ritardi pari a 3 ore e più dove sono stati stabiliti dei compensi considerate ore di ritardo e distanze da percorrere. Ad esempio in caso di 3 o più ore e distanza entro i 1500 km, l’importo da risarcire sarà pari a 250 euro, in caso di distanza tra i 1500 e i 3500 km sarà di 400 euro e superiore ai 3500 km sarà pari a 600 euro. Inoltre la normativa contempla che i cambi di orario comunicati con meno di 14 giorni di anticipo, saranno considerati come ritardi e quindi risarciti come tali, fino a 600 euro di compensazione.
    • CIRCOSTANZE STRAORDINARIE: DIRITTO AL RIMBORSO O RIASSEGNAZIONE DEL VOLO: con circostanze straordinarie ci si riferisce a casi di natura politica, come sommosse, rischio di attacchi terroristici, o a condizioni meteorologiche particolarmente avverse che possano mettere a rischio la sicurezza di passeggeri ed equipaggio. Per cancellazione di voli per cause estranee alla compagnia aerea, questa deve in ogni caso offrire al passeggero la possibilità di recuperare l’importo speso per il biglietto o la possibilità di imbarcarsi sul primo volo disponibile successivo all’evento.
    • CIRCOSTANZE PER LE QUALI LA COMPAGNIA AEREA È RESPONSABILE: per definire quali sono le circostanze per le quali il passeggero ha diritto a ottenere un rimborso, occorre considerare differenti variabili come la durata del volo e il preavviso con cui la compagnia aerea ha comunicato la cancellazione o il ritardo. Non si avrà diritto ad alcun risarcimento se annullamento o ritardo vengono comunicati 2 settimane prima la data del volo o se ne viene data comunicazione in un tempo inferiore alle 2 settimane ma con una proposta alternativa di poco differente a quella originale. Si avrà diritto al risarcimento in tutti quei casi sopra specificati, vale a dire quando la compagnia aerea non comunica ritardi o annullamenti del volo con anticipo di 2 settimane e quello nuovo proposto differisce di 2 ore rispetto a quello originale. In questo caso se la distanza è entro i 1500 km si ha diritto a risarcimento pari a 250 euro, tra i 1500 e i 3500 km a 400 euro e per distanze superiori ai 3500 km si ha diritto, in caso di destinazione UE, a 400 euro e in caso di destinazione extra UE a 600 euro.

    In ogni caso, concludendo, vale la pena sapere che se la compagnia aerea offre una alternativa di trasporto che consente di raggiungere la destinazione con meno di 3 ore di differenza rispetto al volo originario, ogni somma prevista come risarcimento può subire una riduzione del 50%.

    Viaggiate informati!

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