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    Circolazione con targa straniera in Spagna

    La legge 6/2014 del 7 aprile (art. 62), che ha modificato il testo  della normativa sul traffico, sulla circolazione dei veicoli a motore e sulla sicurezza stradale, sancisce l’obbligo di registrare presso le Autorità competenti (ovvero immatricolare nuovamente) i veicoli stranieri appartenenti a residenti in Spagna o ad enti proprietari di stabilimenti situati in Spagna.

    Il limite temporale stabilito con i successivi regolamenti attuativi del testo normativo è di 6 mesi dall’introduzione del veicolo sul suolo spagnolo.

    Ovviamente, laddove si trattasse di una permanenza solo temporanea, cioè al di sotto dei suddetti sei mesi, l’obbligo non troverebbe applicazione.

    Per gli studenti stranieri, gli stranieri non appartenenti alla Comunità Europea o i lavoratori transfrontalieri, sono previste ulteriori e specifiche disposizioni che qui non sono prese in considerazione.

    Perché è stato imposto l’obbligo di reimmatricolazione?

    L’obbligo ha la funzione di evitare possibili “frodi” ai danni dell’Amministrazione.

    Per fare un esempio, basti pensare che se un’auto risulta formalmente immatricolata nel registro automobilistico di un altro Paese pagherà le tasse nel Paese di immatricolazione e non in quello dove effettivamente circola.

    O ancora, per evitare che chi riceve una multa possa aggirare il pagamento e/o la perdita di punti grazie alla mancata comunicazione tra le Autorità competenti rispettivamente del Paese di residenza e di quello d’immatricolazione dell’auto.


    Quali sono i passi da fare per mettersi in regola?

    I passaggi a grandi linee sono i seguenti: superare la ITV, pagare l’Impuesto de Matriculación nonché le eventuali tasse complementari, registrare l’auto presso la Jefatura provincial de Tráfico, infine pagare l’impuesto de circulación.

    Le tassazioni applicate dipenderanno ovviamente dal tipo di auto, dal suo valore e dalla provincia di nuova registrazione.

    1. L’ITV altro non è che un’ispezione tecnica del veicolo, obbligatoria anche se l’auto ha recentemente passato la stessa ispezione nel paese d’origine. 

    2. Dopo aver superato l’ITV, il passo successivo è quello di corrispondere a Hacienda (l’equivalente dell’Agenzia delle Entrate), l’Impuesto de Matriculación.

    Inoltre, nel caso in cui l’immatricolazione riguardi un’auto nuova acquistata in un altro Paese dell’Unione Europea dovrà essere pagata anche l’IVA, nel caso in cui si tratti di acquisto di auto usata proveniente da un altro Paese EU dovrà essere corrisposta anche l’imposta sul trasferimento, mentre nel caso di acquisto di auto proveniente da un Paese extra europeo si dovrà abbonare anche l’importo dovuto alla Dogana.

    Per gli stranieri provenienti dall’Unione Europea che spostano la loro residenza in Spagna e  semplicemente trasferiscono in territorio spagnolo un veicolo che già possiedono,  non è prevista nessuna specifica ulteriore tassazione.

    3. Oltre alle suddette tasse da pagare presso Hacienda, è anche necessario pagare la tassa sulla circolazione stabilita dal Comune di residenza del proprietario dell’auto, il cui importo dipenderà dalla potenza fiscale del veicolo (gli importi previsti per scaglioni possono inoltre variare a seconda dei comuni).

    4. Infine, si dovrà procedere alla registrazione del veicolo presso la sede provinciale dell’autorità competente (Jefatura provincial de Tráfico), previo pagamento di una tassa di registrazione  fissata per scaglioni in base alle emissioni di CO2.

    Una volta effettuata la registrazione si potrà procedere al cambio della targa.

    Riguardo ai costi in concreto e alla modulistica necessaria sarà opportuno contattare direttamente le sedi della ITV, di Hacienda, del Ayuntamiento, ossia del Comune di residenza, e della Jefatura Provincial de Tráfico della zona in cui si risiede.

    In alternativa esistono agenzie specializzate nella gestione di tutte le incombenze.

    Quest’ultima, a mio avviso, è la scelta migliore per chi vuole risparmiare tempo e/o non ha ancora molta dimestichezza con la lingua.

    Cosa succede se non si procede alla reimmatricolazione?

    Circolare con un veicolo straniero senza averlo reimmatricolato  (sempre se si sono superati i mesi di cui sopra) è considerata un’infrazione grave delle condizioni di circolazione.

    Le sanzioni che sono previste: il sequestro del veicolo, la multa che può arrivare fino a 3.000 euro ed il ritiro della patente.

    Ove non fosse possibile il ritiro direttamente da parte delle autorità spagnole, verrà effettuata una comunicazione all’Autorità amministrativa competente del Paese di provenienza dello straniero affinché provveda in tal senso.

    Esiste qualche alternativa a quest’obbligo?

    Una recente sentenza della Corte di giustizia europea del 31/5/2017 (C-420/15) parrebbe aprire una breccia nell’attuale sistema che obbliga alla reimmatricolazione.

    A seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione di alcuni articoli del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, presentata nell’ambito di un procedimento penale di un cittadino italiano per aver circolato in Belgio con un autoveicolo immatricolato in Italia, la Corte di giustizia UE ha sentenziato quanto segue: “L’articolo 45 TFUE (articolo relativo alla libera circolazione dei lavoratori) dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un lavoratore residente è tenuto ad immatricolare in tale Stato membro un autoveicolo di cui è il proprietario, ma che è già immatricolato in un altro Stato membro ed è destinato essenzialmente ad essere utilizzato nel territorio di quest’ultimo Stato“.

    Questo significherebbe che la reimmatricolazione imposta ad un cittadino Ue che ha già proceduto a registrare l’automobile in un Paese membro e che risiede in un altro Stato dell’Unione europea, è contraria alla libera circolazione dei lavoratori (così come al più ampio concetto di libera circolazione delle persone) nello spazio europeo prevista dal Trattato Ue.

    Tuttavia si tratta di uno strumento a posteriori che consentirebbe di ricorrere contro l’eventuale sanzione amministrativa una volta applicata, peraltro senza garanzie di vittoria.

    Fino a che sentenze come questa non produrranno un cambio effettivo a livello normativo, l’obbligo in questione rimane assolutamente in vigore.

    Avv. Elena Oldani

    Fuente:

    – Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

    – Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

    – Dirección General de Tráfico

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