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    Nuova legge procedimento amministrativo

    A seguito della relazione elaborata dalla Commissione per la Riforma della Pubblica Amministrazione nel giugno del 2013, con la finalità di implementare una economia competitiva attraverso un’amministrazione pubblica efficiente, trasparente e agile, il 2 ottobre 2016 è entrata in vigore la nuova normativa del Procedimento Amministrativo della Pubblica amministrazione.

    La regolamentazione di questa materia già aveva manifestato il problema della dispersione normativa e sovrapposizione di distinte materie giuridiche, con leggi approvate nel 2009, 2011, 2013,  e la legge n. 30/1992 specifica del procedimento amministrativo assemblata con la n.11 del 2007 che aveva approfondito e reso più snello il procedimento amministrativo elettronico, pertanto si era ormai reso necessario sistematizzare tutta la normativa relativa al procedimento amministrativo, con maggiore chiarezza e integrazione delle norme di riferimento.

    Accolta positivamente l’approvazione di questa normativa, con la quale si stabiliscono le basi per la prima volta dei principi che informano l’esercizio dell’iniziativa legislativa e la potestà regolamentare delle Amministrazioni.

    Insieme ad alcune migliorie nella regolamentazione vigente sulla gerarchia, pubblicità delle norme, principio di buon regolamento, si includono varie novità per incrementare la partecipazione dei cittadini nel procedimento di elaborazione delle norme, tra questi, la necessità di ricavare, anteriormente all’elaborazione della norma, l’opinione dei cittadini e delle imprese relativamente ai problema che si intende risolvere con l’iniziativa, la necessità e opportunità della sua approvazione, con l’obiettivo di verificare se  sono stati raggiunti gli obiettivi perseguiti e se il costo derivato sia giustificato e adeguatamente valutato.

    Merita una menzione speciale la novità introdotta in materia di notificazione elettronica, che sarà prioritaria, incrementando la sicurezza giuridica degli interessati, stabilendo nuove misure che garantiscano la conoscenza della messa a disposizione delle notificazioni come: l’invio di avviso di notifica, sempre che questo sia possibile, ai dispositivi elettronici e/o alla direzione di posta elettronica che l’interessato abbia comunicato, così come l’accesso alle proprie notifiche attraverso il Punto di Accesso Generale Elettronico dell’amministrazione che funzionerà come portale di entrata.

    di Avvocato Civita Masone

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