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    Tassazione in Italia dei dividendi ricevuti da una società alle Canarie

    Tassazione in Italia dei dividendi ricevuti da una società alle Canarie

    di  Renato Spizzichino – Dottore Commercialista

    Cosa succede quando siamo residenti in Italia e abbiamo una partecipazione in una società alle Canarie che ci distribuisce gli utili?

    In via generale gli utili derivanti dall’attività di una società possono essere destinati all’autofinanziamento della stessa mediante l’accantonamento in un’apposita riserva, oppure essere distribuiti ai soci; in quest’ultimo caso il socio che li percepisce deve dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi e pagarci le relative imposte.

    Ai fini della tassazione rileva il momento dell’effettivo incasso del dividendo (c.d. “principio di cassa“) e non quello della sola maturazione.

    L’imposizione fiscale dei dividendi in capo al socio è differente a seconda che si tratti di persona fisica che agisce “privatamente” o come imprenditore. Nel primo caso il reddito derivante dalla distribuzione di dividendi esteri è considerato reddito di capitale; nel secondo caso è considerato reddito d’impresa.

    Noi, in questa sede, esaminiamo il regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche che agiscono privatamente, residenti in Italia, ma che hanno partecipazioni in società costituite alle Isole Canarie.


    La tassazione è differente a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o meno.

    La natura delle partecipazioni è disciplinata dall’art. 67, lettera c del TUIR 917/86, il quale stabilisce, per le società di capitali non quotate, che la partecipazione è qualificata quando si verifica un duplice ed alternativo parametro:

    –       diritto di voto esercitabile in assemblea superiore al 20%;

    –       partecipazione al capitale superiore al 25%.

    In caso di partecipazione qualificata confluirà nei redditi della persona il 49,72% del dividendo (il 40% se si tratta di utili maturati fino al 2007). Ai sensi dell’art. 27, co. 4 lett. a), DPR n. 600/197, gli intermediari che intervengono nella riscossione dei dividendi dovranno operare una ritenuta alla fonte del 26% a titolo di acconto. Il contribuente dovrà dichiarare gli utili percepiti nel Modello Unico persone fisiche, ma potrà scomputare il credito per le imposte pagate alle Canarie.

    In caso di partecipazione non qualificata, ai sensi dell’art. 27, co. 4, D.P.R. n. 600/1973, il 100% è assoggettato a tassazione e viene operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull’intero ammontare dei dividendi percepiti e, in questo caso, il credito di imposta non è riconosciuto. La ritenuta deve essere operata dagli intermediari che intervengono nella riscossione, ai sensi dell’art. 27, co. 4 lett. a), DPR n. 600/1973.

    Ai sensi della Convenzione tra l’Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni sul reddito, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

    Il beneficiario effettivo è la persona, fisica o giuridica, alla quale è economicamente e fiscalmente imputabile un flusso reddituale rappresentato da interessi, dividendi o royalties.    

                                                                       

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