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    Da novembre 2018 la scadenza dei termini per l’esigibilità delle somme dei conti dormienti

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze invita a verificare l’esistenza di conti intestati a proprio nome o di familiari. Informazioni su modalità e domande di rimborso sul sito di Consap Spa

     

    ROMA – Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ricorda a tutti gli italiani all’estero che a partire dal prossimo mese di novembre inizieranno a scadere i termini per l’esigibilità delle somme relative ai cosiddetti “conti dormienti”, ovvero gli importi affluiti al Fondo Rapporto Dormienti a partire dal novembre 2008.

    Il termine di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altrettanti 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione.

    Si tratta dunque di somme mai movimentate per 20 anni.

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze invita ad effettuare una verifica puntuale sull’esistenza di “conti dormienti” intestati a proprio nome o a nome di familiari di cui si possa risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile.

    La banca dati messa a disposizione da Consap Spa, a cui sono state affidate le procedure di rimborso, è raggiungibile all’indirizzo: www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti, selezionando l’opzione “cerca rapporto dormiente”.

    A questo indirizzo sono presenti anche tutte le informazioni riguardanti le modalità operative di presentazione delle istanze di rimborso.


    Le domande di rimborso possono essere presentate a Consap Spa per via telematica tramite Portale Unico (http://portale.consap.it/), oppure a mezzo Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede della società.

    Si ricorda che, dopo la dormienza, l’Intermediario (bancario, postale o finanziario) ha l’obbligo di inoltrare al titolare del rapporto l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso inutilmente tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme e i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo.

    Tale invito viene effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto del titolare o suo delegato.

    Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati in forma scritta.

    Sono operazioni idonee ad “evitare” la dormienza di un rapporto finanziario quelle effettuate dal titolare o suo delegato, come un prelievo, un bonifico, un versamento, una liquidazione parziale, il pagamento con carta di credito o bancomat, oppure la comunicazione all’intermediario di voler continuare il rapporto, o qualsiasi comunicazione o richiesta all’intermediario concernente il rapporto finanziario (es. richiesta di un libretto di assegno, di aggiornamento contabile, di copia della documentazione bancaria, etc).

    Non sono, al contrario, operazioni idonee ad evitare la dormienza di un rapporto finanziario quelle non effettuate dal titolare o da suo delegato, come le operazioni automatiche (Rid ed altri pagamenti automatici); le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (es. l’accredito di bonifici da parte di terzi).

    La domanda di rimborso può essere presentata direttamente dagli aventi diritto a Consap, senza dover necessariamente ricorrere all’attività di terzi o intermediari.

    Sui rimborsi inoltre non sono riconosciuti interessi né vengono applicate spese di alcun tipo.

    (Inform)

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