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    Santa Cruz vieta tutte le attività illegali ai semafori e quelle di reclutamento delle ONG

    Lavavetri, venditori di chissà quali mercanzie, artisti di strada, giocolieri e chi più ne ha più ne metta: i semafori sono diventati il palcoscenico per eccellenza per queste persone che, bene o male, cercano di fare giornata racimolando un po’ di denaro.

    Ma a fare da sfondo a figure ormai note, solo aumentate di numero e di fantasia nel proporsi, vi sono i cosiddetti reclutatori delle numerose ONG che, fermi agli angoli delle strade, sciorinano ai passanti le proprie cause chiedendo solidarietà, vale a dire una firma e, talvolta, un’offerta.

    La futura ordinanza sul traffico di Santa Cruz, alla luce di quanto sopra, ha deciso che per ogni attività svolta in strada, che sia in prossimità dei semafori o dei marciapiedi, occorre un permesso del Consiglio Comunale.

    In particolare il capitolo V dedicato alla circolazione dei pedoni vieta di fatto attività di questo tipo, così come l’art.66 specifica che è altresì vietato sostare sulla pubblica via dedicandosi ad accattonaggio, vendita abusiva, lavaggio parabrezza, distribuzione di volantini pubblicitari, esibizioni circensi e di intrattenimento, pena la detenzione.

    Analogamente le attività come quella delle ONG di procacciare clienti, soci, simpatizzanti, è tassativamente proibita, a meno che non venga installato un elemento mobile come un gazebo, debitamente autorizzato, e comunque senza creare interruzioni al traffico pedonale sui marciapiedi, nelle piazze, nei viali e in altri spazi pubblici.

    L’ordinanza definisce anche il corretto comportamento dei pedoni che non devono formare assembramenti sui marciapiedi, ostacolando il libero passaggio di altri pedoni.

    Una delle altre novità introdotte dalla normativa, oltre ai divieti di attività ai semafori e sulle vie pubbliche, riguarda i traslochi, con la creazione di un registro delle imprese autorizzate e che potranno pertanto svolgere l’attività nelle varie zone cittadine.

    Il testo specifica in particolare che per la realizzazione dei servizi di trasloco sarà necessario ottenere un’autorizzazione speciale concessa dall’autorità competente e che il permesso sarà di due tipi.


    Il primo sarà valido per un anno per i veicoli delle imprese che figurano iscritte nel Registro municipale, come ordinato dall’articolo 122; il permesso sarà rinnovabile annualmente previa dimostrazione di possedere tutti i requisiti legali stabiliti.

    Il secondo permesso sarà invece valido per il singolo servizio e può essere richiesto dalle imprese non iscritte o dallo stesso contraente il servizio di trasloco, che se ne assumerà quindi tutte le responsabilità del caso.

    Per quanto riguarda invece l’atto del trasloco, le operazioni che verranno svolte dovranno essere denunciate alla Polizia Locale con un minimo di 72 ore di preavviso; questo consentirà di transennare per tempo l’area coinvolta nelle operazioni.

    La realizzazione di traslochi senza i permessi previsti comporterà l’immediato annullamento del servizio e la rimozione dei veicoli impiegati ma potrà essere ripreso una volta ottenuta la debita autorizzazione.

    Riguardo ai nuovi divieti che colpiscono i cosiddetti gorillas, i parcheggiatori abusivi, il sindacato della polizia avrebbe espresso disappunto, precisando che il problema riveste carattere sociale e non dovrebbe rientrare in un’ordinanza sul traffico.

    Ugo Marchiotto

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