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    NUOVA LEGGE ORGANICA: Misure in materia di efficienza del servizio Pubblico della Giustizia

    NUOVI UFFICI GIUDIZIARI – OBBLIGO PROPOSTA DI CONCILIAZIONE PRIMA DI INIZIARE PROCESSI CIVILI , MODIFICHE PROCESSUALI anche “DESOKUPA”.

    La legge Organica n.1/2025 del 2 gennaio 2025 e che in gran parte è entrata in vigore il 3 di aprile scorso, apporta effettivamente un’amplia riforma al sistema giudiziario dettata dalle maggiori e complesse relazioni sociali e economiche, dall’importante incremento della litigiosità che manifestano nuove esigenze nell’organizzazione dell’amministrazione della giustizia.

    La presente legge si struttura in due Titoli, il primo si riferisce alla creazione e costituzione di Tribunali di primo grado e la evoluzione dei Tribunali del Giudice di Pace a moderni uffici giudiziari nei Municipi che si ridefiniscono e si ristrutturano in servizi comuni, quindi gli antichi tribunali di pace si trasformano in officine più potenti per la risoluzione di conflitti minori; il secondo contiene un blocco di riforme in linea con modifiche che erano già state introdotte con vari decreti già dal 2023.

    Una di queste modifiche si riferisce appunto appunto ai mezzi adeguati di risoluzione dei conflitti affinché le parti possano costruire delle soluzioni dialogate in spazi condivisi come metodo di negoziazione previo al giudizio, (MASC) che prevede obbligatoriamente la proposta di  MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE prima di attivare procedimenti civili e Mercantili.

    (si esclude la applicazione per le questioni civili che riguardano i contenziosi sul lavoro o la giurisdizione fallimentare);

    di fatto già dal 3 aprile scorso è in vigore questa nuova metodologia di intervento in materia di contenzioso civile.

    Non è più possibile agire direttamente presentando una domanda giudiziale dinanzi al tribunale se non è stato precedentemente utilizzato un metodo alternativo di risoluzione delle controversie.

    La Legge Organica 1/2025, del 2 gennaio, ha modificato l’articolo 795.1.2ª della Legge di Procedura Penale, incorporando i reati di violazione di domicilio (art. 202 del Codice Penale) e usurpazione di immobile (art. 245.2 del Codice Penale) all’elenco dei reati perseguibili con il procedimento di giudizio rapido.


    La riforma, entrata in vigore il 3 aprile 2025, consente di applicare il giudizio rapido ai casi di occupazione abusiva di abitazioni quando ricorrono i requisiti richiesti: flagranza, autore identificato e semplicità dell’istruttoria, per questa ragione non è corretto definire questa legge ANTIOKUPAS, in quanto introduce solo una modifica procedurale civile all’interno del procedimento penale, e soltanto per il caso di “allanamiento de morada” (violazione di domicilio), certamente importante ma non esaustiva rispetto alla risoluzione delle problematiche connesse.

    Una delle principali novità introdotte infatti è la possibilità di concordare, come misura cautelare, la consegna anticipata del possesso al denunciante quando l’indagato non dimostra di avere un titolo legittimo.

    Questa misura procedurale consente di agire in modo più efficace in caso di occupazioni abusive, senza dover attendere la definitività della sentenza penale.

    Il nuovo regime procedurale non sostituisce il procedimento civile di sfratto previsto dal codice di procedura civile, che continuerà ad essere la via adeguata quando esiste un rapporto contrattuale preesistente o qualsiasi titolo che escluda il carattere criminale dell’occupazione.

    In questi casi, il procedimento si articolerà secondo il giudizio orale previsto dall’articolo 250.1.1ª LEC.

    Di conseguenza, la modifica dell’articolo relativo, della Legge del Processo penale, consente di dare una risposta penale più agile alle situazioni di occupazione senza titolo, senza necessità di ricorrere alla via civile, purché il fatto sia costituente reato e sussistano i requisiti procedurali stabiliti per il processo rapido.

    Avvocato Civita Masone

     

     

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