In seguito alla dichiarazione dello stato di allarme, il Governo ha approvato il 17 marzo il Real Decreto-ley 8/2020 contenente misure urgenti e straordinarie per far fronte all’impatto economico e sociale del COVID-19.
A parte gli interventi finanziari mirati a fornire maggiore liquidità alle imprese, in particolare PYMES e lavoratori autonomi, vediamo che ulteriori misure prevede il suddetto Decreto per quegli autonomi che, come conseguenza delle limitazioni imposte dallo stato di allarme, hanno dovuto cessare temporaneamente la propria attività o hanno subito, e continueranno a subire nei prossimi mesi, un forte decremento delle proprie entrate.
“Artículo 17 – Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma “
In cosa consiste la prestazione
Fondamentalmente sono stati flessibilizzati i requisiti e le tempistiche della già esistente prestazione per disoccupazione.
Si potrà ricevere un importo equivalente al 70% della media della base contributiva adottata nei dodici mesi precedenti alla dichiarazione dello stato di allarme.
Per fare un esempio, se la nostra base contributiva è sempre stata la minima, cioè 944,40 euro, la prestazione ascenderà a circa 660 euro.
Durata e requisiti
La prestazione avrà inizialmente la durata di un mese, prorogabile per tutta la durata dello stato di emergenza qualora fosse ampliata, e vi potranno accedere le seguenti categorie:
-persone costrette dal Decreto a sospendere la loro attività;
-persone che, pur potendo continuare ad esercitare la propria attività, hanno subito una riduzione di fatturato uguale o superiore al 75% rispetto alla media di fatturato dei sei mesi precedenti.
Per beneficiare della suddetta prestazione sono altresì essenziali i seguenti requisiti:
1) risultare affiliati alla Seguridad Social nel RETA (Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos) o, nel caso dei lavoratori del settore marittimo, nel RETMAR (Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar) previamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza.
La prestazione si estende a tutti gli autonomi, a prescindere che la loro quota contributiva includa o meno la prestazione per disoccupazione;
2) essere in regola con il versamento dei contributi. In caso di irregolarità per mancati o ritardati pagamenti, si potrà accedere alla prestazione sanando il debito nei 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta;
3) poter dimostrare le perdite subite nel caso di proseguimento dell’attività: sarà quindi necessario produrre tutta la documentazione contabile in tal senso, soprattutto fatture emesse e ricevute.
E gli autonomi che, tributando per moduli, non sono obbligati ad emettere fattura?
A tal proposito la SS ha precisato che non sono stati stabiliti criteri specifici, facendo un generico riferimento alla possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla legge.
Autonomi societari
Riguardo invece agli autonomi che hanno lavoratori a carico, possono congiuntamente presentare la richiesta per accedere alla suddetta prestazione ed un Expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) per i loro dipendenti.
Fondamentalmente l’impresa, dopo aver negoziato con il personale, procede alla sospensione dei contratti di tutti o parte dei suoi dipendenti per un periodo limitato.
Durante questo periodo i lavoratori percepiranno la prestazione per disoccupazione come in caso di effettivo licenziamento, però, allo scadere del periodo stabilito, saranno reintegrati nei rispettivi posti di lavoro.
Erogazione della prestazione
In relazione alla prestazione per gli autonomi, la richiesta va inoltrata alla propria Mutua entro un mese dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, cioè entro il 14 aprile; in relazione all’ERTE, l’organo di riferimento è il Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Incompatibilità
I lavoratori autonomi che stanno beneficiando o che hanno diritto ad un’altra prestazione erogata della Seguridad Social (malattia, maternità, infortunio ecc.) non potranno accedere anche a questa prestazione straordinaria.
E la quota mensile della Seguridad Social?
Tutti gli autonomi ai quali verrà riconosciuta la prestazione in questione (sia quelli obbligati a cessare l’attività, sia quelli che hanno dimostrato una riduzione del proprio fatturato di almeno un 75%) saranno altresì esentati dal pagamento della quota contributiva mensile, senza dover procedere ad un baja (cioè uscire completamente dal sistema della Seguridad Social), ed il periodo di esenzione si considererà come pagato; qualora la quota fosse già stata pagata al momento dell’erogazione della prestazione, verrà rimborsata: il TGSS – Tesorería General de la Seguridad Social restituirà d’ufficio la parte corrispondente al periodo di percezione della prestazione.
“Artículo 14. Aplazamiento de deudas tributarias”
Hacienda consentirà alle società e ai lavoratori autonomi il cui fatturato nel 2019 non abbia superato i 6.010.121,04 euro di posporre il pagamento di tutti gli oneri fiscali il cui termine di dichiarazione e/o pagamento sia compreso tra la data di pubblicazione del decreto, ossia il 14 marzo 2020, ed il 30 maggio 2020.
In concreto sono coinvolti i seguenti modelli: 111, 115 y 123 (retenciones e ingresos a cuenta), 130 y 131 (pagos fraccionados del IRPF), 202 (pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades), 303 y 420 (declaración trimestral de IVA o IGIC).
Cosa succede quindi?
I modelli in questione andranno presentati come da calendario fiscale, ma il pagamento dei rispettivi importi potrà essere differito sino ad un massimo di 6 mesi, i primi tre senza interessi di mora.
Si stabilisce quale limite per l’importo a debito differibile il tetto di 30.000 euro qualora non fosse possibile offrire garanzie.
Avv. Elena Oldani
Fonti
https://revista.seg-social.es/
Criterio 5/2020, de 20 de marzo Seguridad Social
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.